CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 9 marzo 2012 promosso da: Asystel Volley SpA / Federazione Italiana Pallavolo, Corte Federale, Commissione d’Appello Federale, Giudice Unico, Segreteria Generale, Ufficio Tesseramento, Lega Pallavolo Serie A Femminile e Liu-Jo Volley

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 9 marzo 2012 promosso da: Asystel Volley SpA / Federazione Italiana Pallavolo, Corte Federale, Commissione d'Appello Federale, Giudice Unico, Segreteria Generale, Ufficio Tesseramento, Lega Pallavolo Serie A Femminile e Liu-Jo Volley Il Collegio Arbitrale, composto da: • Avvocato CLAUDIO LINDA, presidente • Consigliere GIOVANNI PALAZZI, componente • Consigliere MARIA ELENA RASO, componente Costituito il 22 febbraio 2012 per la risoluzione della controversia fra: ASYSTEL VOLLEY S.P.A. di Novara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per procura speciale notar Franzo dagli Avv.ti Massimo Della Rosa, Stefania Guarino e Enrico Lubrano ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, Via Flaminia n. 79 Contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO (FIPAV) in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa per delega in calce alla memoria di costituzione dall’Avvocato Giancarlo Guarino, domiciliatario in Roma, Via Antonio Nibby n. 7 Nonché nei confronti di LIU JO VOLLEY MODENA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per delega in calce alla memoria di costituzione dagli Avvocati Davide Gatti Mauro Sgotto ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 9 presso lo studio dell’Avvocato Susanna Carraro. Avente ad oggetto l’annullamento e/o la riforma di tutti i provvedimenti assunti dagli organismi della FIPAV (nell'ordine Arbitri di Gara GUF, CAF e Corte Federale), con i quali la Società ricorrente - per essersi asseritamente presentata in formazione incompleta alla gara, nella Prima Giornata di Campionato 2011-2012 (Asystel Novara - Liu Jo Volley Modena), ovvero con sole cinque atlete, secondo quanto indicato dagli organismi federali) - è stata condannata: 1) alla perdita della gara con il risultato di 0-3; 2) alla sanzione disciplinare della penalizzazione di tre punti in classifica; 3) al pagamento della sanzione pecuniaria di 5.000,00 euro; e, in particolare, di tutti i provvedimenti sotto indicati: a) della decisione emanata dalla Corte Federale della FIPAV in data 16 dicembre 2011; b) della decisione emanata dalla Commissione di Appello Federale (CAF) della FIPAV in data 7 novembre 2011; c) della decisione emanata dal Giudice Unico Federale della FIPAV in data 13 ottobre 2011; d) (ove occorra) delle decisioni assunte dagli Arbitri di Gara sul campo in data 9 ottobre 2011 (ovvero il giorno della gara Asystel Novara - Liu Jo Volley Modena); nonché di ogni atto, presupposto o conseguente, ad essi comunque connesso; NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA 1) di tutte le norme federali della FIPAV e, in particolare, della Guida Pratica della FIPAV, nella parte in cui (pag. 3) la stessa individua, all'interno della categoria over 19-under 22, oltre alle nate negli anni 1990-1991-1992, anche le nate nell'anno 1993 e nella parte in cui ha previsto, per la stagione 2011-2012, la possibilità di tesserare una sola atleta straniera over 19 — under 22; 2) di tutte le norme federali della FIPAV e, in particolare, dell'art. 45, comma 2, del Regolamento di Affiliazione e Tesseramento della FIPAV, che prevedono che il tesseramento delle atlete straniere acquista efficacia dal momento dell'omologazione dello stesso, anziché dal momento della presentazione della richiesta di tesseramento, come avviene per il tesseramento delle atlete italiane (ai sensi dell'art. 25 del medesimo Regolamento); 3) di tutte le norme federali della FIPAV che impongono un minimo di sei giocatori come numero minimo di giocatori in campo per la disputa di una gara e, in particolare (a titolo indicativo e non esaustivo), dell'art. 7.3.1. delle Regole di Gioco della FIPAV, ai sensi del quale "in Gioco ci devono essere sempre sei giocatori per squadra"; 4) di tutte le norme federali della FIPAV che dispongono delle sanzioni disciplinari (perdita della gara, penalizzazione in classifica e sanzione pecuniaria, nonché. esclusione dal campionato e retrocessione alle categorie inferiori in caso di recidiva) per le società che si presentino ad una gara con un numero di giocatori inferiore a sei unità e, in particolare, (a titolo indicativo e non esaustivo): a) dell'art. 6.4.3. delle Regole di Gioco della FIPAV, laddove lo stesso — equiparando la situazione della "squadra incompleta" a quella della squadra che "rifiuta" di giocare (6.4.1.) o che "non si presenta in tempo" sul campo (6.4.2.) — dispone l'irrogazione di una sanzione tecnico-disciplinare (perdita della gara) a carico della "squadra dichiarata incompleta" esattamente identica a quella disposta per i casi (ben più gravi) di "rifiuto" o di "ritardo" (1); b) dell'art. 23 del Regolamento Gare della FIPAV (2), Iaddove lo stesso - equiparando la posizione della squadra presentatasi al campo con una composizione numerica inferiore a sei giocatori alla gara alla posizione della Società "assente" o "rinunciataria" (comma 6) - prevede, anche per tale ipotesi (squadra presentatasi con un numero inferiore a sei giocatori), l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 del Regolamento Gare della FIPAV, che dispone, per tali situazioni (assenza, rinuncia e squadra incompleta), l'irrogazione di sanzioni disciplinari quali la perdita della gara, la penalizzazione di tre punti e l'ammenda a carico della "squadra dichiarata incompleta" in maniera esattamente identica a quella disposta per i casi (ben più gravi) di "assenza" o di "rinuncia"; c) dell'art. 13 del Regolamento Gare della FIPAV (3), laddove lo stesso - equiparando la posizione della squadra presentatasi al campo con una composizione numerica inferiore a sei giocatori alla posizione della Società "assente" o "rinunciataria" alla gara (mediante il rinvio ad esso fatto dal comma 6 dell'art. 23) - prevede, anche per tale ipotesi (squadra presentatasi con un numero inferiore a sei giocatori), l'irrogazione di sanzioni disciplinari quali la perdita della gara, la penalizzazione di tre punti e l'ammenda a carico della "squadra dichiarata incompleta" in maniera esattamente identica a quella disposta per i casi (ben più gravi) di "assenza" o di "rinuncia"; nonché di ogni atto, presupposto o conseguente, ad essi comunque connesso. Tutto ciò premesso ha adottato il seguente LODO ARBITRALE FATTO Con ricorso 17 gennaio 2012, la Società Asystel Volley proponeva il ricorso in epigrafe con il quale, premesso di avere già esaurito tutti i gradi di giustizia federale, chiariva che la situazione sottoposta al Collegio Arbitrale atteneva alle sanzioni di perdita della gara, penalizzazione di tre punti e sanzione pecuniaria di 8.000,00 Euro irrogate dai competenti organi federali per essersi la ricorrente presentata in occasione della prima giornata di campionato, con solo 5 giocatrici in campo. Di qui l’irrogazione delle sanzioni di cui l’Asystel chiedeva l’annullamento in uno con tutte, o alcune, delle norme federali applicate; in via subordinata chiedeva di annullare in parte o riformare anche in via equitativa i provvedimenti impugnati. A base della domanda la Società deduceva: 1) Che in realtà erano presenti non 5 ma 8 giocatrici, dovendosi ritenere presenti e tesserate le giocatrici Veljcovic, Malagursky e Nomikon 2) Che anche ove fosse riconosciuta la presenza di sole 5 atlete, le sanzioni dovevano essere annullate per la illegittimità della normativa federale applicata, in particolare per la irragionevolezza della previsione della necessità della presenza di almeno 6 atleti per squadra e per l’irragionevolezza, discriminatorietà e violazione del principio di eguaglianza per avere previsto analoga sanzione per comportamenti ben distinti quali: il rifiuto di scendere in campo, la mancata presentazione, la rinuncia e, infine, l’incompletezza. Inoltre deduceva la illegittimità per violazione del ne bis in idem degli artt. 13 e 23 del Regolamento Gare a causa della duplicazione di quanto previsto all’articolo 6.4 delle Regole del Gioco. Tale ultime norme, infatti, prevedono per tutte le ipotesi di rifiuto a disputare la gara, ritardo nella presentazione e squadra incompleta, l’unica sanzione della perdita della gara, laddove le norme del Regolamento Gare dispongono sanzioni ulteriori per lo stesso fatto. Con memoria 3.2.2012 si costituiva la FIPAV che ribadiva la piena legittimità delle decisioni degli organi di giustizia federale in quanto fondate su precisi elementi di fatto, quali la presentazione in campo di un numero di atlete inferiore a 6 e il mancato preavviso di tale situazione. Rilevava che la questione relativa alla legittimità del tesseramento delle tre atlete era estraneo al giudizio, sia perché non sollevata né all’atto della presentazione in campo né nel ricorso avanti al Giudice Unico Federale, sia perché oggetto di separato ricorso. Infine contestava le censure sulla legittimità delle norme federali impugnate, incidenter tantum, rilevando che il Tribunale poteva solo interpretare ed applicare tali norme ma non sindacarne i contenuti. Si costituiva altresì con memoria 3.2.2012 la controinteressata Liu Jo Volley Modena che riduceva con ampie argomentazioni la inammissibilità del ricorso per essere fondato sulla dedotta illegittimità delle norme federali, questione esclusa dalla giurisdizione del T.N.A.S. Costituitosi il collegio arbitrale, veniva fissata l’udienza del 16.3.2012; peraltro con nota 2 marzo 2012, l’Asystel chiedeva l’anticipazione dell’udienza con rinuncia ad ulteriori memorie ed emanazione di decisione anche nel solo dispositivo entro il 12 marzo 2012. Precisava esservi l’adesione dei difensori delle altre parti costituite. All’udienza così anticipata del 9 marzo 2012, i difensori delle parti illustravano le reciproche posizioni ribadendo le argomentazioni e conclusioni formulate nel ricorso introduttivo e nelle memorie di costituzione. La Asystel precisava che la richiesta di anticipazione riguardava esclusivamente il giudizio avente ad oggetto la legittimità delle norme federali che prevedevano le sanzioni disciplinari applicate e non la questione del tesseramento delle atlete oggetto della prima parte del ricorso e richiamata solo al fine di dimostrare la buona fede del comportamento della Società. Esaurita la discussione e ritiratosi in camera di consiglio, il Collegio Arbitrale, comunicava il dispositivo della decisione. DIRITTO In via preliminare va rilevato che i motivi di cui al numero 1) del ricorso introduttivo, formano oggetto di altro ricorso presentato dall’Asystel Volley e che la ricorrente ha espressamente dichiarato nell’istanza di anticipazione e nel corso dell’udienza di rinviare per essi alla decisione di tale diverso ricorso, essendo stati essi esposti solo per illustrare i motivi del comportamento della Società. Ciò premesso, va, sempre in via preliminare, osservato che non ha rilievo una valutazione del comportamento della Società alla luce di quanto esposto nel Motivo I, trattandosi nella fattispecie di sanzioni applicate senza alcun margine di discrezionalità in relazione al quale potrebbero avere rilievo eventuali comportamenti della parte. Sempre in via preliminare va osservato che l’impugnativa riveste l’intero complesso delle sanzioni, ivi compresa l’ammenda pecuniaria, la quale, sebbene di importo inferiore a quanto previsto nella normativa istitutiva del TNAS, forma un tutt’uno inscindibile con le altre sanzioni applicate. Gli ulteriori motivi di ricorso vertono tutti sostanzialmente sulla dedotta illegittimità delle norme federali che impongono un numero minimo di giocatori in campo, prevedendo sanzioni disciplinari in caso di violazione di pari gravità rispetto a quelle comminate in caso di rifiuto a scendere in campo, a mancata presentazione in campo, e a rinuncia a giocare l’incontro. Deduce la società ricorrente la illegittimità per irragionevolezza, discriminazione e violazione del principio di eguaglianza della necessità della presenza di almeno 6 giocatori, e cioè del numero completo per squadra, osservando che in altri sport è sufficiente la presenza di giocatori anche in numero inferiore al numero completo dello schieramento di gara; così non ha alcuna giustificazione l’equiparazione delle sanzioni per ipotesi che prevedono comportamenti ben distinti per gravità. A ciò è da aggiungere che l’articolo 6.4.3 delle Regole di Gioco si limita a prevedere la sola perdita della gara, mentre le ulteriori gravi sanzioni sono poste agli articoli 13 e 23 del Regolamento Gare, con la conseguenza che la stessa violazione è punita sia in base all’articolo 6.4.3 delle Regole di Gioco che agli articoli 13 e 23 del Regolamento Gare, senza che vi sia alcun richiamo o coordinamento fra le diverse norme che disciplinano analoghe fattispecie. Prendendo in considerazione per primo tale ultimo motivo, esso appare prima facie infondato: la disciplina generale delle competizioni svolte nell’ambito FIPAV è data infatti dal Regolamento Gare, mentre le Regole di Gioco disciplinano in concreto lo svolgimento delle Gare, avendo carattere esclusivamente tecnico e non disciplinare, per cui è evidente la prevalenza delle disposizioni del Regolamento Gare poste base delle sanzioni applicate. Né si può parlare di violazione del divieto di ne bis in idem in quanto ovviamente le sanzioni applicate hanno natura disciplinare e non incidono sul fatto meramente tecnico di cui alle Regole di gara. Ciò premesso, i motivi volti a censurare, sotto vari profili, la razionalità e la ragionevolezza delle sanzioni previste in caso di presentazione in campo di squadra incompleta, pongono in primo luogo il problema della giurisdizione di questo tribunale a sindacare non l’interpretazione o l’applicazione, ma il contenuto di norme federali. Sia le decisioni dei precedenti organi di giustizia federali che la FIPAV e l’intervenuta LIU JO VOLLEY in sede di questo giudizio, hanno escluso che il TNAS possa sindacare la legittimità di norme federali, considerato che l’ordinamento federale è ordinamento autonomo, le cui Regole sono accettate incondizionatamente dai soggetti che fanno parte dell’Ente, Regole il cui controllo da parte del TNAS determinerebbe la lesione dell’autonomia federale e la violazione del vincolo di giustizia liberamente accettato dai soggetti federali. Peraltro tale tesi, che parte da presupposti di chiara fondatezza, non può essere accettata nella sua assolutezza. Il TNAS non può infatti essere considerato organo superiore di giustizia federale, ma è uno strumento di risoluzione delle controversie sportive autonomo rispetto alle procedure disciplinari interne alle federazioni e alternative della giurisdizione statale. Come tale, se da un alto deve rispettare il principio fondamentale dell’autonomia federale, dall’altro può valutare se le norme in cui si è espressa tale autonomia non abbiano violato principi fondamentali dell’ordinamento sportivo e del diritto. Come affermato nel lodo 20 luglio 2011 (A.S.D. Ottavia – Mascia e Cardillo – F.I.G.C. – Lega Nazionale Calcio e Comitato Regionale Lazio) il potere di revisione della decisione endofederale è sì limitato dal rispetto dell’autonomia federale nel fissare le Regole che devono essere rispettate dagli associati, ma ciò presuppone che tali Regole non violino le leggi o i principi fondamentali dell’ordinamento sportivo e del diritto. In altri termini il TNAS è tenuto al rispetto delle norme federali, salvo che esse non siano manifestamente violative di leggi o di principi fondamentali dell’ordinamento sportivo e generale, non potendosi ammettere che l’organo sia comunque tenuto ad applicare norme palesemente illegittime. Il ricorso in esame è quindi ammissibile in quanto prospetta che le richiamate norme delle Regole di Gioco e del Regolamento Gare si pongano in contrasto con principi generali dell’ordinamento sportivo generale, quali i principi di ragionevolezza, di eguaglianza, di congruità. Sotto tale profilo, il ricorso è quindi ammissibile ma deve essere comunque ritenuto infondato. Premesso che la violazione dei principi deve essere grave, indiscutibile ed evidente prima facie, nella fattispecie le norme impugnate non appaiono affette da alcun vizio. In particolare la denunciata diversità di situazione nelle ipotesi di rifiuto a scendere in campo, di mancata presentazione e di rinuncia rispetto a quella dedotta in giudizio della mancanza del numero minimo di giocatori, non appare significativa ove si consideri che nell’esercizio di un corretto potere discrezionale, la Federazione ha ritenuto di assimilare e di sottoporre al medesimo trattamento le varie ipotesi che comunque hanno in comune l’impedimento al regolare svolgimento della gara. Egualmente la censura relativa alla irragionevolezza della previsione di un numero di giocatori pari a quello dello schieramento in campo appare norma tecnica pienamente legittima in funzione dei particolari tempi, ruoli e modalità di svolgimento delle competizioni di pallavolo, ben diversi da quelli di altri sport richiamati dall’Asystel. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Sussistono equi motivi per la compensazione integrale delle spese. Mentre gli onorari del Collegio arbitrale, che si liquidano in complessivi € 5.000 (cinquemila) sono posti a carico, con il vincolo di solidarietà, della Asystel Volley SpA e della Federazione Italiana Pallavolo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. respinge il ricorso presentato dalla Asystel Volley SpA; 2. ricorrendo equi motivi, compensa le spese di lite fra le parti in giudizio; 3. pone a carico della Asystel Volley SpA e della Federazione Italiana Pallavolo, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; 4. pone a carico della Asystel Volley SpA e della Federazione Italiana Pallavolo il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 9 marzo 2012 e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to CLAUDIO LINDA F.to GIOVANNI PALAZZI F.to MARIA ELENA RASO
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