CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 febbraio 2012 promosso da: Dike Basket Napoli S.S.D. a r.l. / Federazione Italiana Pallacanestro e Sig.ra Laura Gelfusa

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 febbraio 2012 promosso da: Dike Basket Napoli S.S.D. a r.l. / Federazione Italiana Pallacanestro e Sig.ra Laura Gelfusa IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente Prof. Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro riunito in conferenza personale in data 14 Maggio 2012 presso la sede dell’Arbitrato in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. N.0141 del 19 gennaio 2010) promosso da: Società Dike Basket Napoli ssd arl in persona del presidente pro tempore corrente sita in Napoli via Argine Nord 927 elettivamente domiciliato ai fine del presente procedimento in Roma piazza Don Minzoni 9 presso lo studio dell’avv. Roberto Afeltra. parte istante Contro Sig.ra Laura Gelfusa (C.F.GLFLRA79M71H501Z) residente in Roma, Via Sestio Calvino n. 172, ed ivi elettivamente domiciliata al fine del presente giudizio alla Via Premuda n.3, presso lo studio dell’Avv. Enrico Duranti (C.F. DRNNRC61H534R). parte intimata Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), con sede in Roma, via Vitorchiano 113, in persona del sig. Dino Meneghin, suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, viale delle Milizie 106, giusta delega rilasciata a margine della memoria di costituzione parte intimata IN FATTO. A) Con istanza di arbitrato ex art.9 del Codice dei giudizi la società Dike Basket Napoli (di seguito: Dike) ha impugnato la decisione emessa dalla Corte Federale in data 20 dicembre 2011, con la quale è stato rigettato il ricorso della medesima società avverso il provvedimento di ratifica del lodo arbitrale emesso dalla Commissione Vertenze Arbitrali della FIP con comunicato numero 728 del 21 novembre 2011. B) La Sig.ra Laura Gelfusa si è costituita in giudizio il 6.02.2012 eccependo, in via preliminare, la necessità dell’integrazione del contradditorio con la chiamata in causa della Federazione Italiana Pallacanestro quale litisconsorte necessario nel procedimento e contestando e opponendosi alle richieste avversarie. C) In data 6.02.2012 si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro, chiedendo il rigetto dell’istanza siccome inammissibile e infondata in fatto e in diritto e nominando quale proprio arbitro l’Avv. Prof. Maurizio Benincasa. D) Gli arbitri nominati dalle parti hanno individuato come terzo arbitro con funzioni di presidente del Collegio arbitrale l’Avv. Prof. Massimo Zaccheo. Svolgimento del procedimento Arbitrale. Nel corso del giudizio, la società ricorrente Dike Basket Napoli, facendo seguito all’istanza di arbitrato presentata in data 19.1.2012 nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro e della Sig.ra Laura Gelfusa, ha chiesto, ex art. 23 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di arbitrato per lo sport: (i) la sospensione in via cautelare dell’efficacia della sentenza di appello emessa dalla Corte Federale e, di conseguenza, di tutti gli atti ad essa conseguenti e presupposti, primo fra tutti la ratifica del lodo arbitrale e, quindi l’inibizione al tesseramento comminata alla società; (ii) in subordine, sempre in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla possibilità di tesserare atlete in entrata. Con provvedimento in data 13.02.12 il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – ritenuta sussistente la situazione di danno grave e irreparabile per la successiva scadenza (28.2.12) del termine fissato a pena di decadenza in ordine ai tesseramenti, e rilevato, altresì, che nessuna valutazione del fumus era consentita, allo stato, non risultando ancora depositata la motivazione della decisione di rigetto della Corte Federale, trasmessa dalla Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro alla società e ai difensori delle parti a mezzo posta elettronica in data 20.12.11 – ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla possibilità di tesserare atlete in entrata riservando ad una successiva pronuncia presidenziale ulteriori determinazioni da adottare nei cinque giorni successivi al deposito, a cura della parte più diligente, della motivazione della decisione presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Con il medesimo provvedimento, il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha, inoltre, rimesso alla competenza del Collegio arbitrale, qualora costituitosi nel predetto termine di cinque giorni, ogni successiva pronuncia in sede cautelare. In data 14.2.12 si è costituita nel procedimento cautelare instaurato la Sig.ra Laura Gelfusa: (i) svolgendo contestualmente formale istanza di revoca del provvedimento presidenziale adottato in data 13.2.12; (ii) eccependo l’erroneità della decisione pronunciata dal Presidente perché avrebbe omesso ogni valutazione, nel caso di specie, sulla sussistenza o meno del fumus boni iuris nell’accogliere inaudita altera parte la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato in riferimento alla possibilità di tesserare atlete in entrata; (iii) asserendo, altresì, di aver ricevuto la comunicazione della motivazione del provvedimento della Corte Federale da parte della F.I.P. in data 9.2.12 e, successivamente, di aver depositato il provvedimento unitamente alla memoria di costituzione nel procedimento ordinario innanzi all’adito Tribunale. Inoltre, la Sig.ra Gelfusa ha depositato anche in questa fase copia della sentenza integrale resa dalla Corte Federale F.I.P. in data 20.12.11. Con memoria del 23.2.12, la Federazione Italiana Pallacanestro ha chiesto: (i) di rigettare ogni richiesta avanzata dalla società Dike Napoli in quando priva dei presupposti ed infondata in fatto e in diritto; (ii) l’annullamento, la nullità o comunque la privazione degli effetti del provvedimento cautelare presidenziale n.0383 del 13.02.12, e di ogni altro atto o provvedimento da chiunque adottato, a questo successivo e/o reso in conseguenza, connessione, esecuzione e/o ottemperanza del provvedimento medesimo; (iii) qualora il collegio non avesse ritenuto di dovere pronunciare l’annullamento o dichiarare la nullità, la revoca del provvedimento del 13.02.12, revocando e dichiarando inefficace altresì ogni atto o provvedimento, da chiunque adottato, a questo successivo e/o reso in conseguenza, connessione, esecuzione e/o ottemperanza del provvedimento medesimo; (iv) nel merito, il rigetto dell’istanza di arbitrato e dei motivi aggiunti promossi dalla società Dike Napoli e di tutte le domande e istanze ivi contenute in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto, con conferma di tutti i provvedimenti endofederali censurati e gravati; v) per l’effetto l’annullamento e/o la revoca e/o comunque l’inefficacia di tutti gli atti e i provvedimenti da chiunque adottati e adottandi in ragione del provvedimento cautelare presidenziale n.0383 del 13.02.12, previa, ove occorresse, declaratoria di nullità o revoca dello stesso, a questo successivo e/o reso in conseguenza, connessione, esecuzione e/o ottemperanza del provvedimento medesimo. All’ udienza del 27.2.12, è stato esperito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice che, in considerazione dell’assenza della parte istante, ha avuto esito negativo. La causa è stata ritenuta matura per la decisione e il Collegio ha fissato il termine del 5.3.12 per la discussione orale. All’udienza di discussione del 5.3.12, il difensore della società istante, a fini conciliativi, ha rappresentato che la società Dike Napoli era disponibile a riconoscere alla Sig.ra Gelfusa, con una rateizzazione da concludersi entro il mese di luglio 2012, l’importo dovutole, unitamente alle spese vive sostenute dalla stessa nel giudizio arbitrale dinanzi alla Federazione e alle spese del giudizio arbitrale dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Il difensore della Sig.ra Gelfusa, ha dichiarato di non poter accettare la proposta conciliativa cosi come formulata dal ricorrente. Il Collegio Arbitrale, sentite le parti e preso atto delle loro differenti posizioni, ha nuovamente preso atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione. Le parti, invitate dal Collegio alla discussione sul merito, si sono riportate agli atti e hanno insistito nelle proprie domande. Il Collegio si è riservato, trattenendo la causa in decisione. In data 28 marzo 2012 il Collegio Arbitrale, autorizzato dalle parti, ha depositato il dispositivo del lodo. Motivi della decisione. 1) Gymnasium Dike Basket Napoli s.s.d. r. l. lamenta l’illegittimità della decisione emessa dalla Corte Federale il 20 dicembre 2011, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla medesima Dike avverso il provvedimento di ratifica del lodo arbitrale emesso dalla Commissione Vertenze Arbitrali della FIP con comunicato n. 728 del 21 novembre 2011. 2) Dike solleva davanti a questo Collegio due questioni preliminari. Con la prima (che in realtà è la seconda, ma viene esaminata subito per ragioni logiche) Dike lamenta la irregolare notifica della domanda di arbitrato proposta dalla sig.ra Gelfusa. Secondo Dike, ex art. 145 c.p.c., sarebbero stati violati i principi che disciplinano le notifiche degli atti a mezzo posta, difettando del tutto l’invio della comunicazione di consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario. La doglianza è infondata. Come è noto l’ordinamento sportivo non è un ordinamento formalistico. Questi mira, da un lato, alla conoscenza degli atti da parte del soggetto destinatario; dall’altro, alla celerità delle decisioni. Ne emerge allora un sistema in cui, in ragione dei principi che lo governano, i canoni propri dell’ordinamento statale non trovano sempre completa applicazione. Poiché, tuttavia, nel caso che ci occupa, Dike lamenta la violazione del principio del contraddittorio, che è canone inderogabile anche in materia sportiva, l’esame della doglianza va compiuto con particolare rigore. Come risulta documentalmente provato, la sig.ra Gelfusa ha provveduto ad effettuare la notifica alla sede sociale della Dike, all’indirizzo di via Argine Nord 927- Napoli. Poiché nessuno ha provveduto al ritiro del plico, compiuto il periodo di giacenza, la Gelfusa ha rinnovato la notifica alla medesima via, stavolta con diverso numero civico (926 anziché 927). Il plico è stato ritirato. Osserva il Collegio, a norma dell’art. 136 ss c.p.c., che la notifica effettuata a mezzo posta all’indirizzo legale della società, si ha per perfezionata quanto al soggetto notificante al momento della consegna all’Ufficiale giudiziario e al destinatario con l’effettiva recezione ovvero spirato il termine di compiuta giacenza. La sua ripetizione, pertanto, non sana un difetto precedente, essendo ormai efficace il primo atto di notifica. Irrilevanti, a tal fine, sono sia le ragioni che hanno indotto la Gelfusa al rinnovo della notifica, sia la circostanza che la società, di fatto, abbia sede al civico 126, sia che quest’ultima, solo dopo la seconda notifica dell’atto, abbia avuto effettiva conoscenza del ricorso. Ciò che è decisivo, infatti, è la sede della società al momento della notifica (29 ottobre 2010). Poiché l’accertamento del trasferimento della sede è del 30 novembre 2011la prima notifica si è perfezionata con lo spirare del termine per compiuta giacenza. Con la seconda doglianza Dike lamenta, inoltre, l’irregolare composizione del Collegio Arbitrale, di cui non era componente il membro designato dalla medesima Dike, ma quello nominato d’ufficio dalla Commissione Vertenze Arbitrali. Anche tale doglianza non merita accoglimento. Risulta provato documentalmente che la Gelfusa, con l’atto introduttivo del giudizio, abbia invitato Dike a nominare il proprio arbitro nel termine assegnatole dal Regolamento. Poiché quel termine è trascorso invano, Dike non può certo dolersi di una mancanza a lei imputabile, in ragione del perfezionamento della notifica. Mancanza cui ha posto rimedio la Commissione Vertenze Arbitrali nell’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla norma ex art. 108 del regolamento della F.I.P.. 3) Nel merito, l’inadempimento di Dike risulta provato per tabulas. La conseguente condanna alla medesima inflitta, anche in mancanza di una seria contestazione, merita integrale conferma. 4) Quanto al provvedimento cautelare pronunciato dal Presidente del TNAS il 13 febbraio 2012, questi, proprio in ragione della sua natura procedimentale, cessa ogni effetto in virtù della presente decisione, che definisce l’intero procedimento arbitrale. A tal proposito il Collegio rimette alla Federazione Italiana Basket ogni valutazione degli effetti indotti nell’ordinamento federale dalla pronuncia del presente lodo. 5) Le spese di lite e quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono il principio della soccombenza. In particolare, le spese di lite sono liquidate, per ciascuna parte, in € 700,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a.. Gli onorari del Collegio Arbitrale sono liquidati in € 6.000,00. PQM Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede: a) rigetta l’istanza di arbitrato della Dike Basket Napoli SSD; b) dichiara cessato il provvedimento cautelare del 13/02/2012 e rimette alla Federazione Italiana Pallacanestro per ogni consequenziale effetto; c) pone a carico della ricorrente il pagamento delle spese del giudizio in favore della Federazione Italiana Pallacanestro e della Sig.ra Laura Gelfusa, liquidata come in parte motiva; d) pone a carico della ricorrente il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva, con vincolo di solidarietà; e) pone a carico della ricorrente il pagamento dei diritti amministrativi; f) dichiara incassati dal TNAS i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 27 febbraio 2012 e sottoscritto in numero di quattro originali nel luogo e nella data indicate. F.to Massimo Zaccheo F.to Guido Cecinelli F.to Maurizio Benincasa
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