CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 febbraio 2012 promosso da: Dike Basket Napoli S.S.D. a r.l. / Federazione Italiana Pallacanestro e Sig.ra Laura Gelfusa
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 febbraio 2012 promosso da: Dike Basket Napoli S.S.D. a r.l. / Federazione Italiana Pallacanestro e Sig.ra Laura Gelfusa
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente
Prof. Avv. Guido Cecinelli Arbitro
Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro
riunito in conferenza personale in data 14 Maggio 2012 presso la sede dell’Arbitrato
in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. N.0141 del 19 gennaio 2010) promosso da: Società Dike Basket Napoli ssd arl in persona del presidente pro tempore corrente sita in Napoli via Argine Nord 927 elettivamente domiciliato ai fine del presente procedimento in Roma piazza Don Minzoni 9 presso lo studio dell’avv. Roberto Afeltra.
parte istante
Contro
Sig.ra Laura Gelfusa (C.F.GLFLRA79M71H501Z) residente in Roma, Via Sestio
Calvino n. 172, ed ivi elettivamente domiciliata al fine del presente giudizio alla Via
Premuda n.3, presso lo studio dell’Avv. Enrico Duranti (C.F. DRNNRC61H534R).
parte intimata
Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), con sede in Roma, via Vitorchiano
113, in persona del sig. Dino Meneghin, suo Presidente pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata
presso il loro studio in Roma, viale delle Milizie 106, giusta delega rilasciata a
margine della memoria di costituzione
parte intimata
IN FATTO.
A) Con istanza di arbitrato ex art.9 del Codice dei giudizi la società Dike Basket
Napoli (di seguito: Dike) ha impugnato la decisione emessa dalla Corte
Federale in data 20 dicembre 2011, con la quale è stato rigettato il ricorso
della medesima società avverso il provvedimento di ratifica del lodo arbitrale
emesso dalla Commissione Vertenze Arbitrali della FIP con comunicato
numero 728 del 21 novembre 2011.
B) La Sig.ra Laura Gelfusa si è costituita in giudizio il 6.02.2012 eccependo, in
via preliminare, la necessità dell’integrazione del contradditorio con la
chiamata in causa della Federazione Italiana Pallacanestro quale litisconsorte
necessario nel procedimento e contestando e opponendosi alle richieste
avversarie.
C) In data 6.02.2012 si è costituita in giudizio la Federazione Italiana
Pallacanestro, chiedendo il rigetto dell’istanza siccome inammissibile e
infondata in fatto e in diritto e nominando quale proprio arbitro l’Avv. Prof.
Maurizio Benincasa.
D) Gli arbitri nominati dalle parti hanno individuato come terzo arbitro con
funzioni di presidente del Collegio arbitrale l’Avv. Prof. Massimo Zaccheo.
Svolgimento del procedimento Arbitrale.
Nel corso del giudizio, la società ricorrente Dike Basket Napoli, facendo seguito
all’istanza di arbitrato presentata in data 19.1.2012 nei confronti della Federazione
Italiana Pallacanestro e della Sig.ra Laura Gelfusa, ha chiesto, ex art. 23 del Codice
dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di arbitrato per lo sport: (i) la sospensione
in via cautelare dell’efficacia della sentenza di appello emessa dalla Corte Federale
e, di conseguenza, di tutti gli atti ad essa conseguenti e presupposti, primo fra tutti la
ratifica del lodo arbitrale e, quindi l’inibizione al tesseramento comminata alla
società; (ii) in subordine, sempre in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del
provvedimento impugnato limitatamente alla possibilità di tesserare atlete in entrata.
Con provvedimento in data 13.02.12 il Presidente del Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo Sport – ritenuta sussistente la situazione di danno grave e
irreparabile per la successiva scadenza (28.2.12) del termine fissato a pena di
decadenza in ordine ai tesseramenti, e rilevato, altresì, che nessuna valutazione del
fumus era consentita, allo stato, non risultando ancora depositata la motivazione
della decisione di rigetto della Corte Federale, trasmessa dalla Segreteria degli
Organi di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro alla società e ai difensori
delle parti a mezzo posta elettronica in data 20.12.11 – ha sospeso l’efficacia del
provvedimento impugnato limitatamente alla possibilità di tesserare atlete in entrata
riservando ad una successiva pronuncia presidenziale ulteriori determinazioni da
adottare nei cinque giorni successivi al deposito, a cura della parte più diligente,
della motivazione della decisione presso la Segreteria del Tribunale nazionale di
arbitrato per lo sport.
Con il medesimo provvedimento, il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato
per lo Sport ha, inoltre, rimesso alla competenza del Collegio arbitrale, qualora
costituitosi nel predetto termine di cinque giorni, ogni successiva pronuncia in sede
cautelare.
In data 14.2.12 si è costituita nel procedimento cautelare instaurato la Sig.ra Laura
Gelfusa: (i) svolgendo contestualmente formale istanza di revoca del provvedimento
presidenziale adottato in data 13.2.12; (ii) eccependo l’erroneità della decisione
pronunciata dal Presidente perché avrebbe omesso ogni valutazione, nel caso di
specie, sulla sussistenza o meno del fumus boni iuris nell’accogliere inaudita altera
parte la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato in riferimento alla
possibilità di tesserare atlete in entrata; (iii) asserendo, altresì, di aver ricevuto la
comunicazione della motivazione del provvedimento della Corte Federale da parte
della F.I.P. in data 9.2.12 e, successivamente, di aver depositato il provvedimento
unitamente alla memoria di costituzione nel procedimento ordinario innanzi all’adito
Tribunale.
Inoltre, la Sig.ra Gelfusa ha depositato anche in questa fase copia della sentenza
integrale resa dalla Corte Federale F.I.P. in data 20.12.11.
Con memoria del 23.2.12, la Federazione Italiana Pallacanestro ha chiesto: (i) di
rigettare ogni richiesta avanzata dalla società Dike Napoli in quando priva dei
presupposti ed infondata in fatto e in diritto; (ii) l’annullamento, la nullità o comunque
la privazione degli effetti del provvedimento cautelare presidenziale n.0383 del
13.02.12, e di ogni altro atto o provvedimento da chiunque adottato, a questo
successivo e/o reso in conseguenza, connessione, esecuzione e/o ottemperanza
del provvedimento medesimo; (iii) qualora il collegio non avesse ritenuto di dovere
pronunciare l’annullamento o dichiarare la nullità, la revoca del provvedimento del
13.02.12, revocando e dichiarando inefficace altresì ogni atto o provvedimento, da
chiunque adottato, a questo successivo e/o reso in conseguenza, connessione,
esecuzione e/o ottemperanza del provvedimento medesimo; (iv) nel merito, il rigetto
dell’istanza di arbitrato e dei motivi aggiunti promossi dalla società Dike Napoli e di
tutte le domande e istanze ivi contenute in quanto inammissibili e infondate in fatto e
in diritto, con conferma di tutti i provvedimenti endofederali censurati e gravati; v) per
l’effetto l’annullamento e/o la revoca e/o comunque l’inefficacia di tutti gli atti e i
provvedimenti da chiunque adottati e adottandi in ragione del provvedimento
cautelare presidenziale n.0383 del 13.02.12, previa, ove occorresse, declaratoria di
nullità o revoca dello stesso, a questo successivo e/o reso in conseguenza,
connessione, esecuzione e/o ottemperanza del provvedimento medesimo.
All’ udienza del 27.2.12, è stato esperito il tentativo di conciliazione previsto dall’art.
20, commi 1 e 2, del Codice che, in considerazione dell’assenza della parte istante,
ha avuto esito negativo.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione e il Collegio ha fissato il termine
del 5.3.12 per la discussione orale.
All’udienza di discussione del 5.3.12, il difensore della società istante, a fini
conciliativi, ha rappresentato che la società Dike Napoli era disponibile a riconoscere
alla Sig.ra Gelfusa, con una rateizzazione da concludersi entro il mese di luglio
2012, l’importo dovutole, unitamente alle spese vive sostenute dalla stessa nel
giudizio arbitrale dinanzi alla Federazione e alle spese del giudizio arbitrale dinanzi
al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.
Il difensore della Sig.ra Gelfusa, ha dichiarato di non poter accettare la proposta
conciliativa cosi come formulata dal ricorrente.
Il Collegio Arbitrale, sentite le parti e preso atto delle loro differenti posizioni, ha
nuovamente preso atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione. Le parti,
invitate dal Collegio alla discussione sul merito, si sono riportate agli atti e hanno
insistito nelle proprie domande. Il Collegio si è riservato, trattenendo la causa in
decisione.
In data 28 marzo 2012 il Collegio Arbitrale, autorizzato dalle parti, ha depositato il
dispositivo del lodo.
Motivi della decisione.
1) Gymnasium Dike Basket Napoli s.s.d. r. l. lamenta l’illegittimità della
decisione emessa dalla Corte Federale il 20 dicembre 2011, con la quale è
stato rigettato il ricorso proposto dalla medesima Dike avverso il
provvedimento di ratifica del lodo arbitrale emesso dalla Commissione
Vertenze Arbitrali della FIP con comunicato n. 728 del 21 novembre 2011.
2) Dike solleva davanti a questo Collegio due questioni preliminari.
Con la prima (che in realtà è la seconda, ma viene esaminata subito per
ragioni logiche) Dike lamenta la irregolare notifica della domanda di arbitrato
proposta dalla sig.ra Gelfusa. Secondo Dike, ex art. 145 c.p.c., sarebbero
stati violati i principi che disciplinano le notifiche degli atti a mezzo posta,
difettando del tutto l’invio della comunicazione di consegna del plico a
soggetto diverso dal destinatario.
La doglianza è infondata.
Come è noto l’ordinamento sportivo non è un ordinamento formalistico.
Questi mira, da un lato, alla conoscenza degli atti da parte del soggetto
destinatario; dall’altro, alla celerità delle decisioni. Ne emerge allora un
sistema in cui, in ragione dei principi che lo governano, i canoni propri
dell’ordinamento statale non trovano sempre completa applicazione. Poiché,
tuttavia, nel caso che ci occupa, Dike lamenta la violazione del principio del
contraddittorio, che è canone inderogabile anche in materia sportiva, l’esame
della doglianza va compiuto con particolare rigore.
Come risulta documentalmente provato, la sig.ra Gelfusa ha provveduto ad
effettuare la notifica alla sede sociale della Dike, all’indirizzo di via Argine
Nord 927- Napoli. Poiché nessuno ha provveduto al ritiro del plico, compiuto il
periodo di giacenza, la Gelfusa ha rinnovato la notifica alla medesima via,
stavolta con diverso numero civico (926 anziché 927). Il plico è stato ritirato.
Osserva il Collegio, a norma dell’art. 136 ss c.p.c., che la notifica effettuata a
mezzo posta all’indirizzo legale della società, si ha per perfezionata quanto al
soggetto notificante al momento della consegna all’Ufficiale giudiziario e al
destinatario con l’effettiva recezione ovvero spirato il termine di compiuta
giacenza. La sua ripetizione, pertanto, non sana un difetto precedente,
essendo ormai efficace il primo atto di notifica. Irrilevanti, a tal fine, sono sia le
ragioni che hanno indotto la Gelfusa al rinnovo della notifica, sia la
circostanza che la società, di fatto, abbia sede al civico 126, sia che
quest’ultima, solo dopo la seconda notifica dell’atto, abbia avuto effettiva
conoscenza del ricorso. Ciò che è decisivo, infatti, è la sede della società al
momento della notifica (29 ottobre 2010). Poiché l’accertamento del
trasferimento della sede è del 30 novembre 2011la prima notifica si è
perfezionata con lo spirare del termine per compiuta giacenza.
Con la seconda doglianza Dike lamenta, inoltre, l’irregolare composizione del
Collegio Arbitrale, di cui non era componente il membro designato dalla
medesima Dike, ma quello nominato d’ufficio dalla Commissione Vertenze
Arbitrali.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
Risulta provato documentalmente che la Gelfusa, con l’atto introduttivo del
giudizio, abbia invitato Dike a nominare il proprio arbitro nel termine
assegnatole dal Regolamento. Poiché quel termine è trascorso invano, Dike
non può certo dolersi di una mancanza a lei imputabile, in ragione del
perfezionamento della notifica. Mancanza cui ha posto rimedio la
Commissione Vertenze Arbitrali nell’esercizio dei poteri sostitutivi previsti
dalla norma ex art. 108 del regolamento della F.I.P..
3) Nel merito, l’inadempimento di Dike risulta provato per tabulas. La
conseguente condanna alla medesima inflitta, anche in mancanza di una
seria contestazione, merita integrale conferma.
4) Quanto al provvedimento cautelare pronunciato dal Presidente del TNAS il
13 febbraio 2012, questi, proprio in ragione della sua natura procedimentale,
cessa ogni effetto in virtù della presente decisione, che definisce l’intero
procedimento arbitrale. A tal proposito il Collegio rimette alla Federazione
Italiana Basket ogni valutazione degli effetti indotti nell’ordinamento federale
dalla pronuncia del presente lodo.
5) Le spese di lite e quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono il
principio della soccombenza. In particolare, le spese di lite sono liquidate, per
ciascuna parte, in € 700,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a.. Gli onorari del
Collegio Arbitrale sono liquidati in € 6.000,00.
PQM
Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, disattesa
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
a) rigetta l’istanza di arbitrato della Dike Basket Napoli SSD;
b) dichiara cessato il provvedimento cautelare del 13/02/2012 e rimette alla
Federazione Italiana Pallacanestro per ogni consequenziale effetto;
c) pone a carico della ricorrente il pagamento delle spese del giudizio in favore della
Federazione Italiana Pallacanestro e della Sig.ra Laura Gelfusa, liquidata come in
parte motiva;
d) pone a carico della ricorrente il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale,
liquidati come in parte motiva, con vincolo di solidarietà;
e) pone a carico della ricorrente il pagamento dei diritti amministrativi;
f) dichiara incassati dal TNAS i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato all’unanimità in data 27 febbraio 2012 e sottoscritto in numero di quattro
originali nel luogo e nella data indicate.
F.to Massimo Zaccheo
F.to Guido Cecinelli
F.to Maurizio Benincasa