F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 03 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 24 Maggio 2012 1) RICORSO SIG. VECCHI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA VIAREGGIO/SPAL DEL 22.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.104/DIV del 24.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 03 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 24 Maggio 2012
1) RICORSO SIG. VECCHI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA VIAREGGIO/SPAL DEL 22.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.104/DIV del 24.1.2012)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 104/DIV del 24.1.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al signor Stefano Vecchi. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Viareggio/Spal del 22.1.2012, il Vecchi assumeva un comportamento offensivo verso l’arbitro e un suo assistente. Avverso tale provvedimento il Vecchi ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.1.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 1.2.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Stefano Vecchi, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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