F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 03 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 24 Maggio 2012 3) RICORSO BASSANO VIRTUS 55 S.T. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORREA BELMONTE LUCAS ALBERTO SEGUITO GARA LATINA/BASSANO V. DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 03 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 24 Maggio 2012 3) RICORSO BASSANO VIRTUS 55 S.T. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORREA BELMONTE LUCAS ALBERTO SEGUITO GARA LATINA/BASSANO V. DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012) Il ricorrente propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Correa Belmonte Lucas Alberto, seguito gara Latina/Bassano V. del 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com.Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012), perché, a fine gara, colpiva con un pugno il volto di un calciatore della squadra avversaria. Il ricorrente ricostruisce la dinamica dei fatti in modo diverso rispetto ai referti arbitrali e, pur riconoscendo l’irregolarità del gesto commesso dal Correa Belmonte, chiede un provvedimento più proporzionato alla realtà dei fatti, consistente nella riduzione della sanzione irrogata. La Corte, letto il ricorso ed udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi riportata nel referto arbitrale, il quale ha valore di prova privilegiata come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, giustifica e conferma la sanzione irrogata della squalifica di 2 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bassano Virtus 55 S.T. s.r.l..di Bassano del Grappa (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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