F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 03 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 24 Maggio 2012 4) RICORSO A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. D’ANGELO LUCA SEGUITO GARA RIMINI/ VALENZANA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 03 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 24 Maggio 2012
4) RICORSO A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. D’ANGELO LUCA SEGUITO GARA RIMINI/ VALENZANA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata con il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara all’allenatore Luca D’Angelo a seguito del comportamento tenuto da quest’ultimo dopo la gara Rimini 1912/Valenzana del 29.1.2012 valevole per il campionato di Lega Pro II Divisione Girone A. La sanzione veniva infatti comminata poiché il suddetto allenatore aveva tenuto un comportamento gravemente antisportivo, costituito da urla e proteste ingiuriose nei confronti del direttore di gara, costretto a interrompere il gioco per farlo addirittura allontanare dall’area di gioco, fino a determinare nell’arbitro la necessità di espellerlo. Gli argomenti proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione, possono essere parzialmente accolti, rivelandosi sufficiente – seppur tiepida – la giustificazione atta a far ritenere che non sussistesse la possibilità materiale per l’allenatore di allontanarsi dall’area di gioco; tuttavia al di là del comportamento che avrebbe dovuto essere diverso in ragione del ruolo ricoperto nella squadra, le condizioni generali della gara consentono di poter individuare elementi attenuanti. La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al tecnico possa essere parzialmente rideterminata Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Rimini 1912 s.r.l. di Rimini riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. D’Angelo Luca a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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