F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2012 3) RICORSO DELL’A.S.D. ALBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA SEGUITO GARA ALBESE CALCIO/ VILLALVERNIA VAL BORBERA DEL 25.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 26.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2012
3) RICORSO DELL’A.S.D. ALBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA SEGUITO GARA ALBESE CALCIO/ VILLALVERNIA VAL BORBERA DEL 25.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 26.1.2012)
La A.S.D. Albese Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 26.1.2012 con la quale quest’ultimo ha inflitto alla stessa la ammenda di € 200,00 a seguito della gara con la Villavernia “per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca dell’ammenda la società ricorrente afferma che sulla distinta di gara il medico è stato regolarmente segnalato nella persona della Dott.ssa Scripliuc Galina iscritta all’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Cuneo al n. 0000004209 e che detta dottoressa si è presentata regolarmente all’appello dell’Arbitro signor Michieli di Padova. La ricorrente riferisce altresì che la presenza sul campo della dottoressa non veniva accettata in quanto priva del tesserino di medico, ritenendo il Direttore di gara insufficiente la carta di identità dalla quale si evinceva la professione svolta, nonché la regolare iscrizione all’ordine professionale. La società ricorrente, ritenendo di doversi ravvisare un palese errore di valutazione da parte del Direttore di gara, chiede, pertanto, la revoca dell’ammenda disposta dal Giudice Sportivo. Il ricorso merita accoglimento in quanto è da ritenersi che la documentazione fornita dal medico sociale della A.S.D. Albese Calcio fosse idonea a certificare la sua qualifica. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Albese Calcio di Alba (Cuneo) annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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