F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2012 4) RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI MARINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PALESTRINA ITOP/ CITTÀ DI MARINO DEL 22.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2012 4) RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI MARINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PALESTRINA ITOP/ CITTÀ DI MARINO DEL 22.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.1.2012) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in riferimento alla gara Palestrina Itop/A.S.D. Città di Marino del 22.1.2012, infliggeva alla A.S.D. Città di Marino la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 “per avere, al termine della gara, proprio calciatore, non identificato, infranto 2 vetri della porta dello spogliatoio riservato alla propria squadra. Sempre a fine gara, propri sostenitori, rivolgevano frasi offensive ed irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale”. La società reclamante, attraverso i propri scritti difensivi, chiedeva a questa Corte la riduzione dell’ammenda ritendo eccessiva l’entità della stessa. Lamentava, inoltre, che, per fattispecie ben più gravi, lo stesso Giudice Sportivo ha applicato sanzioni inferiori rispetto a quella ad essa inflitta. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Orbene, pur dando atto che il richiamo ad altre decisioni del Giudice Sportivo su precedenti provvedimenti è del tutto irrilevante, ciò che in questa sede rileva, e che pertanto comporta la conferma del decisum di primo grado, è che non si evincono affatto i lamentati connotati di sproporzione nella sanzione inflitta. E ciò tenuto conto sia del comportamento tenuto a fine gara dal calciatore della società reclamante, consistito nell’aver infranto, con ingiustificabile violenza, due vetri della porta dello spogliatoio, sia delle gravi frasi offensive ed irriguardose proferite da parte dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Marino di Marino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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