F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2012 7) RICORSO DELL’A.S.D. VEVERI 1974 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. VEVERI 1974/A.S.D. VESPOLATE CALCIO DEL 27.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 41 del 19.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2012 7) RICORSO DELL’A.S.D. VEVERI 1974 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. VEVERI 1974/A.S.D. VESPOLATE CALCIO DEL 27.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 41 del 19.1.2012) Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale Novara con Com. Uff. n. 30 del 7.12.2011, infliggeva a carico della società A.S.D. Vespolate Calcio la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Veveri 1974/A.S.D. Vespolate Calcio del 27.11.2011 per l’irregolare partecipazione alla stessa del calciatore Rapio Michele. La società Vespolate, sulla base di una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti nonché di una versione alternativa delle norme in esame, richiedeva una integrale riforma del provvedimento assunto in prime cure con rituale e tempestivo ricorso prodotto innanzi alla competente Commissione Disciplinare Territoriale. All’esito, l’organo di secondo grado: - constatato che nel Com. Uff. della Delegazione Provinciale Novara precedente la gara in discussione il calciatore Rapio Michele non risultava indicato tra i calciatori espulsi dal campo mentre lo era il compagno di squadra Gratarola Fabio che infatti non partecipava all’incontro del 27.11.2011; - accertato altresì che il Direttore di gara, precisava, su richiesta del Giudice Sportivo a seguito del ricorso proposto dalla società Veveri 1974 che in realtà nel suo rapporto si era sbagliato ed il calciatore da intendersi espulso era il Rapio e non il Gratarola, deliberava, in parziale riforma del provvedimento gravato (cfr Com. Uff. n. 41 del 19.1.2012) di omologare il risultato del campo di 1-2 ed annullare la sanzione dell’ammenda di € 150,00 oltre a infliggere la sanzione della squalifica per 2 gare al calciatore Rapio Michele. Ricorre a questa Corte la compagine piemontese dell’A.S.D. Veveri 1974, riproponendo le medesime argomentazioni in punto di fatto e diritto già dedotte in primo grado e conclude per l’annullamento della decisione impugnata con ripristino della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della società A.S.D. Vespolate Calcio per posizione irregolare del calciatore Rapio Michele. Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come giudice di secondo grado. La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Veveri 1974 di Novara e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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