F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2012 10) RICORSO DELLA POL. GAETA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE; – DELL’AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAETA/CTL CAMPANIA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 dell’1.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2012 10) RICORSO DELLA POL. GAETA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE; - DELL’AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAETA/CTL CAMPANIA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 dell’1.2.2012) In relazione alla gara Gaeta/CTL Campania del 29.1.2012, il Commissario di Campo, segnalava nel proprio referto, di essere stato fatto oggetto di insulti e minacce da parte di alcuni tifosi del Gaeta dal trentesimo al quarantesimo del primo tempo. Nel referto veniva altresì posto in rilievo che terminata la partita, quando i calciatori erano ancora sul terreno di gioco, da un cancello laterale – nel mentre aperto – entravano in campo tifosi (e calciatori di riserva) del Gaeta alcuni dei quali aggredivano alcuni giocatori e l’allenatore della squadra ospite. L’arbitro nel suo referto – che sostanzialmente riportava le analoghe segnalazioni del Commissario di Campo in ordine ai fatti accaduti a fine gara – specificava che l’apertura del cancello era avvenuta ad opera di un addetto alla sicurezza della società Gaeta. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012), sanzionava la società con la squalifica del campo per 2 gare da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse oltre all’ammenda di € 1.500,00. Proponeva impugnazione la società Gaeta chiedendo la riduzione della squalifica del campo e dell’ammenda, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti sul campo non erano di gravità tale da comportare una sanzione così afflittiva, considerato anche che erano entrate pochissime persone in realtà per festeggiare la squadra che aveva vinto la partita dopo una serie di sconfitte. Nell’impugnazione si contestava la ricostruzione dell’accaduto poiché, al più, vi sarebbe stato un diverbio tra alcuni calciatori di entrambe le squadre e non certo un’ aggressione come del resto confermato da alcune dichiarazioni – Agenti di P.S. e Presidente della squadra avversaria – nonché immagini televisive. Rilevava ancora la società Gaeta come il Giudice Sportivo avesse travisato i fatti con riferimento agli insulti e alle minacce rivolte all’Assistente dell’Arbitro posto che le tribune sono molto lontane dal terreno di giuoco e che nessuno dei due assistenti ha riportato alcunché nei propri referti. Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia infondato. Per quanto riguarda la parte dell’impugnazione con la quale si contesta la ricostruzione effettuata dal Giudice Sportivo riguardo alle minacce ed agli insulti all’Assistente dell’Arbitro, in realtà i fatti sono accaduti nella loro materialità, ma il soggetto destinatario degli insulti e delle minacce non era l’Assistente bensì il Commissario di Campo (cfr. 1° capoverso, All. foglio 3bis, del relativo referto). Tutto questo non sposta quindi il fondamento del provvedimento sanzionatorio nel momento in cui gli accadimenti sono attestati dal referto di un rappresentante federale, trattandosi al riguardo di mero errore materiale del Giudice Sportivo, che indica un soggetto passivo anziché un altro. Per quel che concerne poi gli accadimenti avvenuti dopo il fischio finale dell’arbitro, contrariamente all’assunto della società Gaeta, vi è una puntuale ricostruzione, sia nel rapporto dell’arbitro che in quello del Commissario di Campo, in ordine all’aggressione subita dai calciatori e dall’allenatore della società Campania. Al riguardo è pertanto indubbio che i fatti si sono svolti secondo la descrizione datane dall’Ufficiale di Gara e del Commissario di Campo nei rispettivi rapporti. In questo quadro appare significativo e peculiare il pericolo ed il vulnus che ciò ha determinato anche in considerazione che il Commissario di Campo aveva raccomandato ad un responsabile della società Gaeta, proprio per prevenire qualsivoglia possibile incidente, prima dell’inizio della gara, che nessun cancello esterno di collegamento fra le tribune, il campo e gli spogliatoi fosse aperto sino a nuova disposizione; dovendo comunque impedire, la società ospitante, l’ingresso di estranei sul terreno di gioco (e negli spogliatoi). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Gaeta S.r.l. di Gaeta (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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