F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2012 11) RICORSO DELLA POL. GAETA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MORING SALVATORE SEGUITO GARA GAETA/CTL CAMPANIA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 dell’1.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 24 Maggio 2012
11) RICORSO DELLA POL. GAETA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MORING SALVATORE SEGUITO GARA GAETA/CTL CAMPANIA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 dell’1.2.2012)
Ricorso della Poli sportiva Gaeta, società sportiva dilettantistica a r.1., avverso la squalifica per 3 giornate di gara, a carico del calciatore Moring Salvatore, inflitta dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito della gara Gaeta S.r.l./CT.L Campania del 29.01.2012 (com. uff. n. 90 del 01.02.2012). Con la decisione in epigrafe indicata il predetto calciatore è stato sanzionato, in quanto "espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, profferiva ali 'Arbitro espressioni irriguardose che reiterava anche nell'abbandonare il terreno di gioco". La società ricorrente si duole per la entità nella misura della sanzione e ne chiede la riduzione ad 1 sola giornata di squalifica, lamentando una eccessiva frettolosità del Direttore di gara nel comminare le due ammonizioni in un lasso di tempo assai ravvicinato ed invocando l'esistenza di precedenti decisioni più benevole in occasioni asserite come del tutto simili. In primo luogo, infatti, va ancora una volta ribadita la giuridica inutilità ed inconsistenza del richiamo a precedenti più miti attribuiti a questo od anche ad altri organi giudicanti, posta la mancanza nel nostro ordinamento di un vincolo basato su altre decisioni: vincolo, del resto, che qualora esistesse dovrebbe operare non a senso unico, ma anche talvolta con riferimento a pronunce di maggiore severità; vincolo, comunque, che - come dimostra l'esame del diritto comparato - anche nei sistemi ove risulta ammesso trova una applicazione molto meno intensa di quanto comunemente si ritiene. Ciò premesso, è da ritenere comunque la censura del tutto infondata, in quanto non tiene conto che la entità del provvedimento disciplinare adottato non dipende soltanto dalla circostanza della duplice ammonizione e tanto meno da un asserito particolare accanimento nei confronti di un giocatore indicato invece dalla sua difesa come "esempio di correttezza". In realtà, quanto al primo argomento dedotto, è da tener conto del fatto che la precedente sanzione non aveva evidentemente raggiunto l'effetto sperato nei confronti di un ateta che, lungi dal ravvedersi, aveva persistito nel mantenere un comportamento considerato antisportivo dal direttore della gara. Ma soprattutto merita di essere adeguatamente valutata la ulteriore circostanza - di cui nel ricorso non si fa menzione - consistente nell'atteggiamento che ha fatto seguito al duplice provvedimento disciplinare e che in alcun caso può considerarsi giustificato o giustificabile. Si tratta, cioè, di inammissibili espressioni ostili verso l'Arbitro ed irrimediabilmente lesive del suo prestigio, che hanno contribuito ad aggravare sensibilmente la misura della sanzione comminata. Il ricorso si palesa, pertanto, infondato e come tale da rigettare. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Gaeta S.r.l. di Gaeta (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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