• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 24 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2012
3. RICORSO DELL’A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. -NOTA N. 6816/815 PF 10-11 SP/BLP DEL 29.3.2012 E NOTA N. 6819/814 PF 10-11 SP/BLP DEL 29.3.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 24 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2012
3. RICORSO DELL’A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. -NOTA N. 6816/815 PF 10-11 SP/BLP DEL 29.3.2012 E NOTA N. 6819/814 PF 10-11 SP/BLP DEL 29.3.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)
La società reclamante impugna la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale indicata in epigrafe, articolando tre distinti motivi di censura. Anzitutto, la società sostiene la nullità della pronuncia, per la errata indicazione, nell’epigrafe e nel dispositivo, della inesistente società “Taranto Sport S.r.l.”. La censura è priva di fondamento. Si tratta, all’evidenza, di un mero errore formale, che non determina alcuna nullità della decisione. Infatti, anche alla luce degli atti di deferimento e al preciso contenuto della motivazione della pronuncia, è inequivoca la portata soggettiva della pronuncia sanzionatoria, che riguarda, senza alcun dubbio, la A.S. Taranto Calcio S.r.l., la quale ha potuto pienamente difendersi, tanto in primo, quanto in secondo grado. Con il secondo, complesso, motivo di gravame, la società reclamante, pur riconoscendo lealmente la sussistenza degli addebiti contestati, afferma l’eccessività della sanzione inflitta dal giudice, ritenendo più congrua una penalizzazione “di 2 punti o al massimo di 3 punti (in luogo dei
quattro statuiti in primo grado).” Al riguardo, la società deduce che l’art. 10, comma 3, lett. b) C.G.S. sanziona, “nella misura di almeno un punto di penalizzazione”, la condotta consistente nel mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera, dovuti per il trimestre di riferimento “e per quello precedente”. Pertanto, a suo dire, “se si suppone che il controllo gestionale si trascini nel tempo, non prevedendo delle interruzioni di precedenti inadempienze, i trimestri precedenti (rimasti ancora inadempiuti e già sanzionati) devono per forza logico-giuridica venire in rilievo secondo il vincolo della continuazione.” La società aggiunge che, in ogni caso, la decisione impugnata sarebbe in contraddizione con altra pronuncia adottata nella stessa seduta del 12.4.2012, la quale, per analoghi fatti, ha comminato la sanzione di soli tre punti di penalizzazione. Anche questa censura è infondata. Il collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento interpretativo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, con decisione del 12.4.2012. Secondo tale indirizzo, ciascun inadempimento, maturato alla fine del trimestre considerato, dà luogo all’illecito sanzionabile con almeno un punto di penalizzazione e i successivi inadempimenti ulteriori, protrattisi nei trimestri successivi, sono a loro volta autonomamente sanzionabili, senza che sia configurabile un’ipotesi di necessaria continuazione delle condotte illecite, la quale giustificherebbe una significativa riduzione del trattamento sanzionatorio dell’illecito. Pertanto, è corretta la decisione impugnata, la quale, alla data del 14.2.2012, ha riscontrato la sussistenza di due inadempimenti relativi al secondo trimestre, nonché la persistenza di due inadempimenti relativi al primo trimestre. In relazione ai quattro inadempimenti accertati, quindi, la sanzione di quattro punti di penalizzazione, attestata sul minimo edittale, risulta pienamente congrua. Né rileva la circostanza che altra pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale, adottata lo stesso 12.4.2012, abbia applicato, ad altra società, la sanzione di soli 3 punti di penalizzazione per gli inadempimenti relativi ai mesi da luglio a dicembre 2011. Con un terzo motivo, la società reclamante deduce di avere corrisposto ai propri tesserati, alla data del 14.2.2012, emolumenti per € 368.510,00. Tale comportamento dovrebbe essere valutato quale circostanza attenuante, ai sensi dell’articolo16 del codice di giustizia sportiva. Nemmeno questa prospettazione può essere condivisa. Infatti, il parziale e tardivo adempimento delle obbligazioni non elide né attenua, in modo rilevante, il disvalore complessivo dell’illecito accertato, giustificando la misura della sanzione di 4 punti di penalizzazione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dall’A.S. Taranto Calcio S.r.l. di Taranto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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3. RICORSO DELL’A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. -NOTA N. 6816/815 PF 10-11 SP/BLP DEL 29.3.2012 E NOTA N. 6819/814 PF 10-11 SP/BLP DEL 29.3.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)"