F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 24 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2012 6. RICORSO DELLA SPAL 1907 S.P.A. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – NOTA N. 6767/813PF10-11/SP/BLP DEL 27.3.2012 E NOTA N. 6768/812PF10-11/SP/BLP DEL 27.3.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 24 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 24 Maggio 2012 6. RICORSO DELLA SPAL 1907 S.P.A. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 6767/813PF10-11/SP/BLP DEL 27.3.2012 E NOTA N. 6768/812PF10-11/SP/BLP DEL 27.3.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012) La Società Spal 1907 S.p.A. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo. Di seguito, in sintesi, i fatti. La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) riscontrava che la società Spal 1907 non aveva documentato, alla scadenza del termine del 14 febbraio 2012, l’avvenuto pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nonché l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi alle stesse mensilità, come previsto dall’art. 85, lett. c), paragrafi IV e V, N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S.. Conseguentemente, la Co.Vi.So.C. trasmetteva gli atti alla Procura federale la quale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: a) il signor Buttelli Cesare, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società; b) il signor Bena Stefano, Amministratore delegato e legale rappresentante della società; c) il signor Gessi Sergio, Consigliere e legare rappresentante della società; d) la società Spal 1907 S.p.A. Prima dell’inizio del dibattimento davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale le persone fisiche deferite depositavano istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura Federale esprimeva il proprio assenso. Conseguentemente, la C.D.N., ai sensi dell’articolo 23, comma 2, C.G.S., emetteva ordinanza non impugnabile con la quale infliggeva le sanzioni dell’inibizione di mesi 4 e dichiarando la chiusura del procedimento nei confronti degli stessi. Il giudizio proseguiva, quindi, nei confronti della sola Società Spal 1907 S.p.A., alla quale la C.D.N. comminava la sanzione di punti 4 (quattro) di penalizzazione, da scontarsi nella Corrente Stagione Sportiva. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 20 febbraio 2012, un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva l’abnormità della sanzione, addirittura superiore a quanto richiesto dalla Procura Federale (3 punti di penalizzazione), e la violazione del principio del ne bis in idem, laddove veniva inflitto un punto di penalizzazione in classifica per ognuna delle due violazione contestate nei due trimestri quando invece la norma prevede la sanzione di almeno un punto di penalizzazione in classifica per ciascun inadempimento perpetrato nel trimestre in considerazione e in quello precedente. Pertanto, la penalizzazione sarebbe dovuta consistere in punti 2 in classifica, uno per il mancato pagamento degli emolumenti e uno per il mancato versamento degli oneri fiscali e previdenziali. Si chiedeva la riduzione della sanzione a punti 2 di penalizzazione o, in subordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia. All’odierna camera di consiglio comparivano, per essere sentiti dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Chinè, che chiedeva la conferma della sentenza del Giudice di prime cure, e l’Avv. Stefano Vitale per delega dell’Avv. Mattia Grassani, difensore della società Spal 1907 S.p.A., che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti; - la Corte visto il combinato disposto dell’art. 85, lett. c), paragrafi IV e V .N.O.I.F. e dell’art. 10, comma 3, C.G.S.; - visto l’art. 4, comma 1, C.G.S.; - preso atto dell’interpretazione di tali disposizioni resa dalle SS.UU. della C.G.F. con decisione n. 228/CGF in data 20 aprile 2012, le cui considerazioni e conclusioni devono ritenersi pienamente condivisibili; - visti tutti gli atti di causa, dai quali discende una fattispecie sostanzialmente coincidente con quella oggetto di esame da parte delle citate SS.UU.; - respinge il ricorso in epigrafe indicato proposto dalla Società Spal 1907 S.p.A. e dispone l’incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dalla Spal 1907 S.p.A. di Ferrara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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