CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 aprile 2012 promosso da: S.C. Catania A.S.D. / Federazione Italiana di Atletica Leggera

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 aprile 2012 promosso da: S.C. Catania A.S.D. / Federazione Italiana di Atletica Leggera IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Dott. Sebastiano Vittorio La Greca (Arbitro) Pres. Bartolomeo Manna (Arbitro) riunito in conferenza personale del 23 aprile 2012 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2692 del 28 novembre 2011-557) promosso da: Sport Club Catania Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Catania, in Via Francesco Riso n. 12, C.F. 93054260877, in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Davide Arena, rappresentato e difeso dall’’Avv. Emanuele Biancarosa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Via Firenze n. 118 parte istante contro Federazione Italiana di Atletica Leggera, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente Franco Arese, rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Rosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via G. Nicotera n. 29 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 26 novembre 2011 (prot. n. 2692-557), lo Sport Club Catania Associazione Sportiva Dilettantistica, di seguito, per brevità, anche “ASD Catania”, “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana di Atletica Leggera (di seguito, per brevità, anche “FIDAL”, la “parte intimata”) per sentire, previa ammissione di mezzi istruttori, in via principale affermare “…la completa assoluzione dell’incolpato e/o il non doversi procedere per i motivi preliminari e di merito indicati nell’istanza…provvedere all’annullamento dell’inibizione temporanea a ricoprire incarichi sociali o federali per un periodo di anni tre nonché il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di anni dieci come disposto dal Principio Fondamentale CONI 12.3… in subordine, che la sanzione irrogata sia sostituita con una più mite e congrua…”. Con la decisione in data 9 settembre 2011, depositata in data 14 ottobre 2011 e comunicata con nota in data 24 ottobre 2011, la Commissione di Appello Federale FIDAL aveva rigettato, previa riunione, gli appelli proposti dai Signori Giuseppe Strano, Clara Cristaudo, Marco Aloisi e dalla società ASD Sport Club Catania avverso la decisione n. 4/2011, resa nel procedimento n. 2/2011 R.G. CGN, in data 8 giugno 2011, depositata il 14 giugno 20112/2011, con la quale la Commissione Giudicante Nazionale, di seguito “CGN”, ritenuta la piena responsabilità degli stessi per la violazione dei principi di correttezza sportiva di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia e dell’art. 1 dello Statuto Federale, aveva irrogato a ciascuno dei tesserati, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale, la sanzione dell’inibizione temporanea a ricoprire incarichi sociali o federali per un periodo di anni tre a decorrere dall’8 giugno 2011, dedotto il periodo di sospensione di 60 giorni (dal 24 marzo 2011 compreso al 21 maggio 2011 compreso), inflitto, in data 23 marzo, con provvedimento fuori udienza n. 2/11 dalla CGN stessa e già scontato; aveva disposto a loro carico il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni come previsto dal Principio Fondamentale CONI 12.3, e aveva inflitto all’ASD Sport Club Catania la sanzione dell’ammenda di euro 10.000,00, perchè, in violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1 dello Statuto Federale e agli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, si erano avvalsi, nell’organizzazione di una manifestazione sportiva internazionale su strada, denominata 48° Trofeo Sant’Agata, dell’opera di un soggetto radiato dalla FIDAL, il Sig. Giuseppe Regalbuto, e avevano rappresentato nei confronti dei terzi (con pubblicazione sul sito web della società) come affidata al predetto la presidenza stessa della società. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Dott. Sebastiano Vittorio La Greca. Con memoria depositata in data 30 gennaio 2012 prot. n. 0252, si costituiva la FIDAL, che concludeva per il rigetto delle domande tutte sia in via preliminare che di merito, confermando integralmente le precedenti decisioni degli Organi di Giustizia FIDAL, anche istruttorie, proposte dalla parte istante, perché improcedibili, «…Con refusione, inoltre, delle spese tutte…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro il Pres. Bartolomeo Manna. Considerato che il Dott. Sebastiano Vittorio La Greca e il Pres. Bartolomeo Manna accettavano l’incarico e chiedevano al Presidente del TNAS di provvedere alla nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente, con delibera in data 22 febbraio 2012, prot. n. 0447-557, il Presidente del TNAS individuava nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 13 marzo 2012. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Il Collegio Arbitrale, vista la natura della controversia, e su istanza delle parti, fissava al 26 marzo 2012 il termine alla parte istante per replicare alle eccezioni di inammissibilità per difetto di sottoscrizione e articolare mezzi istruttori e alla parte resistente per integrare la memoria di costituzione; e al 5 aprile 2012 per il deposito di repliche. Con la memoria di replica e richiesta di mezzi istruttori depositata in data 26 marzo 2012 prot. n. 0742, la parte istante sviluppava gli argomenti svolti nell’istanza di arbitrato e replicava alle eccezioni sollevate nell’udienza del 13 marzo 2012. Con la memoria integrativa depositata in data 26 marzo prot. n. 0731, la parte intimata ribadiva le argomentazioni e le conclusioni già svolte nella memoria di costituzione e nell’udienza di discussione. Con la seconda memoria di replica depositata in data 5 aprile 2012, prot. n. 0866, la parte istante ribadiva il contenuto dell’istanza di arbitrato e della prima memoria di replica. Con memoria di replica depositata in data 4 aprile 2012, prot. 0822, la parte intimata ribadiva quanto già esposto negli scritti difensivi, replicando agli argomenti svolti dalla parte istante. Il Collegio Arbitrale fissava l’udienza di discussione al 20 aprile 2012. All’udienza del 23 aprile 2012, alla quale era stata rinviata l’udienza del 20 aprile 2012 per impedimento del Collegio, il Collegio Arbitrale riteneva il materiale probatorio acquisito efficace e sufficiente per decidere e dichiarava chiusa la fase istruttoria, invitando le parti a discutere la controversia. La parte istante illustrava le argomentazioni svolte nell’istanza e nelle memorie di replica. La FIDAL ribadiva le argomentazioni già svolte nella memoria di costituzione e nella memoria integrativa, sviluppandole, confutava le argomentazioni svolte dalla parte istante, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. Il Collegio arbitrale, dopo aver sentito le parti discutere il merito nel rispetto del principio del contraddittorio e rassegnare le proprie conclusioni, si riservava la decisione. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, con la decisione in data 9 settembre 2011 n. 5/11, comunicata con nota in data 24 ottobre 2011, la Commissione di Appello Federale FIDAL aveva rigettato l’appello proposto dai Signori Giuseppe Strano, Clara Cristaudo, Marco Aloisi e dalla società ASD Sport Club Catania avverso la decisione n. 4/2011 del 16 settembre 2010, con la quale la Commissione Giudicante Nazionale aveva irrogato a ciascuno dei predetti tesserati, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale, la sanzione dell’inibizione temporanea a ricoprire incarichi sociali o federali per un periodo di anni tre a decorrere dall’8 giugno 2011, dedotto il periodo di sospensione (60 giorni) già scontato (dal 24 marzo al 21 maggio 2011), aveva disposto a loro carico il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni come previsto dal Principio Fondamentale CONI 12.3 e aveva inflitto all’ASD Sport Club Catania la sanzione dell’ammenda di euro 10.000,00, perchè, in violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1 dello Statuto Federale e agli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, si erano avvalsi, nell’organizzazione di una manifestazione sportiva internazionale su strada, denominata 48° Trofeo Sant’Agata, dell’opera di un soggetto radiato FIDAL, il Sig. Giuseppe Regalbuto, e avevano rappresentato nei confronti dei terzi (con pubblicazione sul sito web della società) come affidata al predetto la presidenza stessa della società. 1.2. Preliminarmente, il Collegio Arbitrale ritiene di dovere esaminare l’eccezione formulata dalla parte intimata di improcedibilità dell’istanza di arbitrato per mancanza della sottoscrizione personale della parte istante. L’eccezione è infondata alla luce dell’orientamento, che può dirsi ormai consolidato, di questo Tribunale, in base al quale, in difetto di specifica previsione che commini espressamente la sanzione della nullità dell’istanza di arbitrato mancante della sottoscrizione della parte, tale sottoscrizione deve essere considerata atto meramente formale, quando la medesima istanza di arbitrato risulti munita di rituale procura, con la quale la parte delega il difensore a farsi rappresentare, conferendogli ogni facoltà prevista dalla legge, valendo, altresì, nella fattispecie il principio generale di conservazione degli atti sancito dall’art. 156 c.p.c. in tema di rilevanza della nullità (da ultimo, lodo Pallalcesto Amatori Udine c. Federazione Italiana Pallacanestro e Basket Barcellona s.r.l. del 28 giugno 2011; lodo Ciro Immobile c. Alessio Genovese del 10 dicembre 2010; lodo A.S.I. Isola Farnese e Sig. Emanuele Bellarosa c. FIGC del 14 maggio 2009; lodo Società Ginnastica Amsicora e altre c. Federazione Italiana Hockey dell’8 giugno 2009). 2. Con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, la parte istante ha censurato la decisione della Commissione di Appello Federale predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. Le argomentazioni sulle quali la Commissione Federale d’Appello ha fondato le proprie valutazioni sono, invero, condivisibili. La decisione contiene, infatti, sia l’esatta ricostruzione dei fatti con riguardo alla rilevanza, ai fini della procedibilità dell’azione, delle dimissioni presentate dall’istante (e dalle altre parti); sia l’esatta e condivisibile ricostruzione logicogiuridico, immune da vizi, con riguardo alla prevalenza e all’inderogabilità del Principio n. 1.4 – Scopi della Giustizia sportiva, di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1412 del 19 maggio 2010, che sancisce la punibilità di coloro che, anche se non più tesserati, abbiano commesso fatti costituenti violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione applicabile in costanza di tesseramento, rispetto alla norma di cui all’art. 1, comma 8, del Regolamento di Giustizia Federale della FIDAL, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 69 del 21 marzo 2006 (sulla appartenenza alla discrezionalità del titolare del potere normativo di settore della scelta relativa al rapporto tra dimissioni e procedimento disciplinare, si è, peraltro, pronunciata l’Alta Corte di Giustizia Sportiva con il parere n. 1/2010 in data 3 maggio 2010). Il Principio predetto, al punto 1.1., dispone, infatti, che “Gli Statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”. Il successivo Principio 8 – Norma di salvaguardia, al punto 1., norma di chiusura del sistema, statuisce, infatti, espressamente la prevalenza dei Principi di giustizia sportiva approvati con la citata deliberazione n. 1412/10 citata e, quindi, anche di quello di cui al predetto Principio 1.4, perché espressamente dispone che “Le Federazioni Sportive nazionali e le Discipline Sportive Associate, nel rispetto dei principi indicati, possono organizzare con autonomia la giustizia sportiva nei loro specifici settori. La decisione, poi, contiene, nel merito, la ricostruzione precisa dei fatti con riguardo alla serie di comportamenti e di atti posti in essere dall’istante (e dalle altre parti) idonei dimostrare, con evidenza, la volontà inequivocabile di fare riferimento al Sig. Giuseppe Regalbuto radiato con decisione definitiva della Commissione d’Appello Federale del 4 febbraio 2008, nell’organizzazione dell’evento sportivo in questione e di fare emergere tale volontà anche all’esterno, ingenerando, appunto, nei terzi la convinzione che l’organizzazione fosse stata affidata proprio al sig. Regalbuto; ciò in violazione del principio generale di lealtà e correttezza sportiva contenuto nell’art. 1, comma 1, dello Statuto Federale . Deve ritenersi, pertanto, che la Commissione d’Appello Federale abbia correttamente accertato la sussistenza della responsabilità contestata alla parte istante con la decisione della Commissione Giudicante Nazionale n. 2/11. L’impianto della motivazione della decisione della Commissione Federale appare, dunque, sostanzialmente corretto alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. La motivazione è congrua, condivisibile e merita di essere confermata. D’altronde, il Regolamento di Giustizia FIDAL, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 69 del 21 marzo 2006, prevede espressamente, al Capo I, contenente i Principi Generali, art. 1, punto 3, che “Le Società e le Associazioni che costituiscono la FIDAL a. rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali; b. sono oggettivamente responsabili dell’operato dei propri dirigenti, soci , tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari; c. rispondono dell’organizzazione delle competizioni sportive dagli stesse promosse; d. sono altresì responsabili per le competizioni da esse organizzate. “ Con la coeva sentenza emessa sull’analoga istanza arbitrale presentata dalla Sig.ra Clara Cristaudo, questo Collegio ha ritenuto di accogliere parzialmente la predetta istanza, con riferimento alla sanzione del divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni, ma ha confermato la sanzione dell’inibizione temporanea a ricoprire incarichi sociali e federali per un periodo di tre anni (dedotto il periodo di sospensione di 60 giorni già scontato), che costituisce, comunque, la sanzione massima prevista dalla citata norma regolamentare, art. 8, punto 5. Costituisce orientamento ormai consolidato di questo Tribunale che l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi (lodo Benigni, Ascoli calcio 1898 e dott. Massimo Collina c. FIGC dell’11 luglio 2011; lodo U.S.D. Noto Calcio c. FIGC e NND del 25 maggio 2011; lodo Donato Mauro c. FIGC e AIA in data 5 novembre 2010). Dal riepilogo dei fatti di causa risulta che l’entità della sanzione inflitta all’ASD Catania è proporzionata alla gravità dei fatti accertati dagli organi di giustizia federale, ai sensi dell’art. 8, punto 7. del Regolamento FIDAL citato, che espressamente ricollega la sanzione da infliggere “…in conseguenza del comportamento scorretto od omissivo di dirigenti…e per inosservanza di norme istituzionali…” . 3. Attesa la soccombenza della parte istante, il Collegio Arbitrale ritiene di porre a carico dello Sport Club Catania Associazione Sportiva Dilettantistica le spese del procedimento e per assistenza difensiva che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00); e di porre a carico dello Sport Club Catania Associazione Sportiva Dilettantistica della Federazione Italiana di Atletica Leggera, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida complessivamente in € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) e al rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: a) rigetta l’istanza di arbitrato presentata dallo Sport Club Catania Associazione Sportiva Dilettantistica nei confronti della Federazione Italiana di Atletica Leggera e, per l’effetto, conferma la sanzione, irrogata dalla Commissione Federale d’Appello con la decisione impugnata indicata in motivazione; b) pone a carico dello Sport Club Catania Associazione Sportiva Dilettantistica il pagamento delle spese per assistenza difensiva in favore della Federazione Italiana di Atletica Leggera, liquidate come in motivazione; c) pone a carico dello Sport Club Catania Associazione Sportiva Dilettantistica, fermo il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in motivazione; d) pone a carico dello Sport Club Catania Associazione Sportiva il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, il giorno 23 aprile 2012, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Sebastiano Vittorio La Greca F.to Bartolomeo Manna
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