COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO EVOLI – GARA CENTOLA / EVOLI DEL 11/3/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO EVOLI – GARA CENTOLA / EVOLI DEL 11/3/2012 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 87 del 15.3.12, pag. 2103, letto il reclamo ritualmente proposto e preannunciato, visto il referto arbitrale nonché l’allegato allo stesso ed acquisiti ulteriori informazioni presso l’Ufficio Tesseramento, rileva i motivi di doglianza sollevati dalla reclamante, sono infondati e pertanto meritevoli di rigetto. La reclamante si duole che l’arbitro, nonostante avesse allontanato l’assistente di parte, non avesse poi provveduto alla rituale sostituzione, incorrendo nel cosiddetto “errore tecnico”; con un secondo punto di doglianza lamenta altresì l’irregolarità della posizione di alcuni calciatori e dell’assistente di parte, e precisamente i calciatori: Rispoli Niki nato il 29.05.86, Iannuzzi Vittorio nato il 15.11.85, Esposito Pierantonio nato il 07.05.80, Stroccoli Gianluca nato il 08.07.85, Rizza Michele nato il 27.11.1983, Caputo Roberto nato il 07.11.91, Del Duca Danilo nato il 13.1.1992, D’Angelo Francesco nato il 27.2.1982, Mautone Aureliano nato il 28.12.78 ed Esposito Giovanni nato il 18.2.1992, e l’assistente di parte: Marrazzo Vittorio, tutti appartenenti alla società Centola. Inoltre, esponeva la ricorrente che i fatti violenti che avrebbero causato la sospensione della gara fossero da attribuirsi alla società Centola perché scaturiti dalla aggressione ai danni di un proprio tesserato da parte di un calciatore avversario. Analizzando i vari punti di doglianza si rileva preliminarmente che la gara è stata sospesa per rissa al 15’ del secondo tempo, allorquando un calciatore della società Evoli richiamava l’attenzione dell’arbitro per fargli notare che un proprio compagno di squadra era a terra in una zona non a distanza di gioco; avvicinatosi al calciatore, l’arbitro, nel contempo, notava che gli occupanti di entrambe le panchine ed i tesserati sul terreno di gioco, originavano, una rissa generale che coinvolgeva gran parte dei tesserati di entrambe le società. Pertanto il direttore di gara ravvisando che non sussistessero più le condizioni per poter riprendere la gara, stante anche l’ assenza della Forza Pubblica, decideva di sospendere definitivamente la gara anche al fine di tutelare la propria incolumità e quella dei calciatori in campo. Passando poi all’esame del secondo punto di doglianza effettivamente il solo calciatore Esposito Giovanni, nato il 18.2.1992, risultava tesserato dal 17.9.2011 con società diversa dal Centola, risultando quindi in posizione irregolare; tale motivo di doglianza, però, viene assorbito dalla decisione relativa alla sospensione della gara per rissa, così come pure l’eventuale “errore tecnico” che avrebbe commesso il direttore di gara ove mai non avesse sostituito il dirigente che svolgeva funzioni di assistente dell’arbitro dal 7’ del secondo tempo, a seguito del suo allontanamento, che avrebbe comportato la ripetizione della gara. Pertanto, visti i fatti così come accaduti, considerato che la decisone adottata da direttore di gara di sospensione definitiva della gara per rissa sia da addebitare ad entrambe le società, per tutto quanto innanzi, in applicazione dell’art. 17 del C.G.S.; DELIBERA di infliggere ad entrambe le società, Centola ed Evoli, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; dispone l’invio degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti a carico della società Centola e del calciatore Esposito Giovanni. In ordine ai provvedimenti a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.
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