COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO SPORTING SCAFATI C/5 – GARA SPORTING SCAFATI / REAL S. GIUSEPPE DEL 21/4/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO SPORTING SCAFATI C/5 – GARA SPORTING SCAFATI / REAL S. GIUSEPPE DEL 21/4/2012 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 104 del 27 aprile 2012, pag. 2512, visto il reclamo, ne rileva la ritualità e la tempestività; esaminate, altresì, le dichiarazioni dell’arbitro, sentito a chiarimenti, ed esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata documentazione depositata innanzi a codesto Giudice da parte della società reclamante e viste le contro deduzioni della società Real San Giuseppe rileva che il reclamo medesimo nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società Real San Giuseppe abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe il calciatore Catapano Francesco (nato il 28.8.1981), in corso di squalifica al posto del calciatore Miranda Aniello (nato il 20.3.1983), indicato in distinta al n. 11 ed identificato come tale. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzando il punto di doglianza, è emerso che alla gara in epigrafe il calciatore indicato a nome del calciatore Miranda Aniello nato il 20.3.1983, indicato in distinta al n. 11 della società Real San Giuseppe, è stato identificato dall’arbitro prima della gara, a mezzo carta d’identità. Convocati altresì i calciatori innanzi indicati per ben due volte, gli stessi si sono ingiustificatamente sottratti all’esame dell’identità presso questo Giudice. Questo G.S.T., considerato che l’assenza dei calciatori innanzi citati alla convocazione, per ben due volte, sia da ritenere un’ingiustificata sottrazione all’esame dell’identità presso questo Giudice, desume come veritiera l’avvenuta sostituzione di persona tra il calciatore che ha effettivamente partecipato alla gara e quello che avrebbe formalmente dovuto parteciparvi. Ritenuto che tale motivo è di per sé sufficiente per l’accoglimento del reclamo e che tale comportamento configura le ipotesi di cui all’art. 17 del C.G.S., per tali motivi, in accoglimento del reclamo, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Real San Giuseppe la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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