COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO SAN FELICE A CANCELLO C5 – GARA LE DUE TORRI MADDALONI I SAN FELICE A CANCELLO C5 DEL 28/04/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012
DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
RECLAMO SAN FELICE A CANCELLO C5 – GARA LE DUE TORRI MADDALONI I SAN FELICE
A CANCELLO C5 DEL 28/04/2012
Il G.S.T., sciogliendo la riserva, di cui al C.U. n. 106 del 4.05.2012, pag. 2553, del C.R. Campania;
visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società San Felice a Cancello C5, nel
rispetto dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara, osserva: la società reclamante
ha chiesto la ripetizione della gara in epigrafe, non disputata per sua assenza sul campo di gioco,
motivando la mancata presenza con una erronea comunicazione, da parte della società ospitante, la
quale avrebbe segnalato alla società San Felice a Cancello C5 che la gara non avrebbe potuto
disputarsi alle ore 16.00 del 28.04.2012, ma alle ore 18.00 dello stesso giorno. La società
reclamante puntualizza di essersi presentata sul campo di gioco alle ore 17.00, ovvero in tempo
utile per il presunto orario di disputa della gara in epigrafe. La società San Felice a Cancello C5 ha
ulteriormente sottolineato, nel suo reclamo, di essere stata notiziata, dalla società di controparte
della gara, che il campo di gioco non poteva essere libero, in quanto impegnato da una gara di
categoria superiore (Serie C2) di Calcio a Cinque. Questo G.S.T., nel prendere atto di quanto
rappresentato dalla società reclamante, rileva che il Comunicato Ufficiale del C.R. Campania indica,
nella sua ultima stesura precedente la gara in esame, le ore 16.00 quale orario di gioco, nella data
del 28.04.2012. Per tali motivi
DELIBERA
di infliggere, a carico della società San Felice a Cancello C5, la punizione sportiva della
perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6, nonché un punto di penalizzazione in
classifica per rinuncia e l’ammenda di euro 150,00, relativa alla prima rinuncia a gara.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO SAN FELICE A CANCELLO C5 – GARA LE DUE TORRI MADDALONI I SAN FELICE A CANCELLO C5 DEL 28/04/2012"