COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 144. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPRENSORIO MISCANO – GARA COMP. MISCANO / FONTANAROSA A. FORTUNATO DEL 25.02.2012 – 1ª CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 144. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPRENSORIO MISCANO – GARA COMP. MISCANO / FONTANAROSA A. FORTUNATO DEL 25.02.2012 – 1ª CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. n. 87, del 15.03.2012, alla pagina 2103, del C.R. Campania), con la quale era stata disposta la ripetizione della gara in epigrafe, mediante la sua rifissazione da parte del C.R. Campania. Nel caso del reclamo e nella vicenda in esame, è emersa, dalla dichiarazione rilasciata, in sede di audizione (in data 21.05.2012), da parte del direttore di gara, la responsabilità dei tesserati della società Fontanarosa A. Fortunato, in ordine all'interruzione della gara in epigrafe. In verità, anche in sede di audizione davanti a questa C.D.T., lo stesso arbitro ha riferito – ma con modalità di non assoluta chiarezza – che era giunto alla decisione di sospendere la gara, perché preoccupato per la propria incolumità fisica, a seguito delle minacce indirizzategli dai tesserati della società Fontanarosa A. Fortunato. In occasione della cennata audizione presso questa C.D.T., il direttore di gara ha specificato che "con i tesserati della squadra Fontanarosa si è creata una situazione di grave tensione, considerato anche che nessuno interveniva per calmare il sig. Pasquariello e rimettere la situazione nella normalità". Di conseguenza, anche sulla base dei maggiori ed inequivoci chiarimenti, forniti dal direttore di gara all'atto dell'audizione, questa C.D.T. giudica che la decisione adottata dal Giudice Sportivo di prime cure non possa essere condivisa. La ripetizione della gara, invero, favorirebbe, per un paradosso non compatibile con il fondamentale principio dell'attività sportiva – quello della lealtà –, la società che, nella circostanza, si era resa responsabile dell'interruzione della gara medesima e che, peraltro – circostanza non decisiva, ma certamente di rilevante significato sportivo – all'atto dell'interruzione era in svantaggio per 1-2. P.O.M. DELIBERA in riforma della decisione del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Comprensorio Miscano, infliggendo alla società Fontanarosa A. Fortunato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi e per gli effetti delI’art. 17, comma 1, C.G.S.; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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