COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 233/LND del 24/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI MILANA TOMMASO, CAMILLI ANDREA, BARRA EUGENIO E PIANI SIMONE (TOR DI QUINTO) DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE MILANA ANDREA E DEGLI ALLENATORI PINNA MARCO E QUADRELLI DANIELE E DELLA SOCIETA’ U.S.D. TOR DI QUINTO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 233/LND del 24/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI MILANA
TOMMASO, CAMILLI ANDREA, BARRA EUGENIO E PIANI SIMONE (TOR DI QUINTO) DEL
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE MILANA ANDREA E DEGLI ALLENATORI PINNA MARCO
E QUADRELLI DANIELE E DELLA SOCIETA’ U.S.D. TOR DI QUINTO
Con atto del 22 marzo 2012 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale
i calciatori dell’USD Tor di Quinto Milana Tommaso, Camilli Andrea, Barra Eugenio e Piani Simone
per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma CGS in relazione all’articolo 34 comma 2
delle NOIF, il dirigente accompagnatore della società USD Tor di Quinto Milana Andrea per
rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 34 comma 2 delle
NOIF per di doveri di cui all’articolo 61 delle NOIF; i Sig.ri Pinna Marco e Quadrelli Daniele,
allenatori delle squadre giovanissimi provinciali e regionali della USD Tor di Quinto, per rispondere
delle violazioni di cui all’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 34 comma 2 delle NOIF, per i
doveri di cui all’art. 35 del Regolamento del settore tecnico, la società USD Tor di Quinto per
responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi degli articoli 4 commi 1 e 2 CGS in relazione alle
condotte antiregolamentari ascritte al proprio presidente (sig. Paolo Testa) ed ai propri tesserati. A
sostegno del deferimento rilevava che era pervenuto un esposto alla Procura Federale dal
giornalista in pensione Sig. Roesler Franz, il quale riferiva che ben cinque calciatori della società
Tor di Quinto della categoria Giovanissimi, avevano partecipato nella stessa giornata a due gare (i
portieri Milana e Cavilli, il centrocampista Marulla e gli attaccanti Barra e Piani). Dagli accertamenti
esperiti risultava che nelle distinte di gara delle due partite Tor di Quinto – Aurelio valevole per il
campionato regionale giovanissimi di eccellenza, svoltase il 24-10-2009 alle ore 15,00 e Tor di
Quinto – Aurelio valevole per campionato giovanissimi provinciali fascia B, svoltasi lo stesso giorno
alle ore 17,00, risultavano inseriti i calciatori Milana, Camilli, Barra e Piani e non il Ma rulla. I
tesserati auditi confermavano sostanzialmente i fatti, così come il presidente del Tor di Quinto,
Paolo Testa, purtroppo deceduto nel corso del procedimento.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive.
Faceva pervenire una memoria il calciatore Eugenio Barra che sosteneva, in buona sostanza, di
aver solo ottemperato alle decisioni tecniche del club di appartenenza e di non aver avuto alcuna
consapevolezza del divieto di disputare due gare nella stessa giornata, intesa come giorno solare;
chiedeva quindi il proscioglimento od, in via graduata, una sanzione minima contenuta
nell’ammonizione.
Alla riunione, preliminarmente, prendeva parte in rappresentanza del calciatore il legale incaricato
dai genitori, che concordava con la Procura Federale l’applicazione della sanzione della squalifica
per una giornata di gara.
Nessun altro compariva per i deferiti e la Procura Federale concludeva per l’affermazione di
responsabilità di tutti i soggetti deferiti delle violazioni rispettivamente ascritte e concludeva per
l’applicazione a carico della società Tor di Quinto dell’ammenda di € 1.000,00 del dirigente Milana
Andrea dell’inibizione per mesi tre, per gli allenatori Pinna e Quadrelli della squalifica per mesi due
e per i calciatori Milana Tommaso, Camilli e Piani della squalifica per due gare.
La Commissione Disciplinare ritiene i fatti pienamente provati dalle produzioni documentali,
sostanzialmente confermate da tutti i deferiti sentiti in fase istruttoria. L’assenza degli stessi nel
procedimento innanzi alla Commissione, ad eccezione del solo Barra che ha concordato la
sanzione, impedisce di trarre a loro favore qualsiasi argomento a discarico. Le sanzioni richieste
sono congrue al comportamento contrario alle norme e connotato da evidente pericolosità per la
salute psico-fisica dei calciatori tenuti dal dirigente e dai due allenatori, così come congrua è la
sanzione per i calciatori e per la società.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di applicare al calciatore BARRA Eugenio (Tor di Quinto) la sanzione concordata ai sensi
dell’articolo 23 del CGS della squalifica per una gara;
Di ritenere tutti gli altri deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di
applicare alla società Tor di Quinto l’ammenda di € 1.000,00 al dirigente Milana Andrea l’inibizione
per mesi tre, agli allenatori Pinna Marco e Quadrelli Daniele la squalifica per mesi due ed i
calciatori Milana Tommaso, Camilli Andrea e Piani Simone la squalifica per due gare.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la
segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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