COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 233/LND del 24/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANGELO MARINO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ COLOMBO, DELLA SIG.RA ALESSANDRA CINTI, DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETA’ E DEL G.S.C. COLOMBO.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 233/LND del 24/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANGELO MARINO
PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ COLOMBO, DELLA SIG.RA ALESSANDRA CINTI,
DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETA’ E DEL G.S.C. COLOMBO.
Con atto del 12-4-2012 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale
Angelo Marino, presidente della società G.S. C. Colombo, per rispondere della violazione di cui
agli artt. 1 comma 1 CGS, 40 comma 4 delle NOIF e 10 comma 2 CGS, Alessandra Cinti, dirigente
della società G.S. C. Colombo, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in
relazione all’art. 10 comma 2 CGS e la società G.S. C. Colombo a titolo di responsabilità diretta e
oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS per le violazioni ascritte ai propri Presidente e
tesserati. A sostegno del deferimento rilevava come il Presidente del Comitato Regionale Lazio
con nota del 24-2-2012, avesse trasmesso alla Procura Federale la documentazione attestante
una presunta partecipazione irregolare del calciatore Del Signore Gabriele della società Colombo a
tre gare del Torneo Pulcini organizzate dallo stesso Comitato. La Procura Federale esperiva le
opportune indagini dalle quali risultava che il calciatore partecipava illegittimamente alle tre gare in
questione, in quanto risultava ancora tesserato per la società Ostia Antica Calcio.
La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed
assegnava ai deferiti termine per l’invio di memorie difensive.
Faceva pervenire una memoria difensiva la Sig.ra Alessandra Cinti in cui, nell’evidenziare tutte le
mansioni nelle quali viene impiegata per il buon esito della gestione dei piccoli calciatori,
assumeva di non sentirsi minimamente responsabile di quanto addebitato, poiché estranea alla
gestione dei tesseramenti e, comunque, era evidente che si trattava di un caso di omonimia.
Alla riunione partecipava per i deferiti il rappresentante della società il quale evidenziava come si
sia trattato di un mero errore di tesseramento poiché il calciatore era stato erroneamente tesserato
come Del Giudice Gabriele e non Del Giudice Gabriel, come sarebbe stato corretto, la qual cosa
aveva impedito che emergesse il tesseramento preesistente con la consorella. Protestava
l’assoluta buona fede della società che aveva trasmesso la documentazione anagrafica regolare,
da cui emergeva il nome di battesimo corretto, ed ignorava il precedente tesseramento contratto
dal calciatore, sottolineando altresì che il Torneo in questione non ha alcuna finalità agonistica, ma
solo ludico-sportiva, tanto che non ne vengono nemmeno pubblicati i risultati o la classifica.
La Procura Federale richiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti e richiedeva per i
dirigenti l’inibizione per tre mesi e per la società e 500,00 di ammenda.
Ritiene la Commissione che i fatti ascritti siano provati documentalmente. E’ evidente che la
società, nell’inviare la richiesta di tesseramento non ha adeguatamente vigilato sulla correttezza
dei dati anagrafici e, soprattutto, sull’assenza di precedenti tesseramenti. Del resto in materia di
tesseramento sussiste sempre e comunque un onere di vigilanza della società, anche in materia di
tesseramento di calciatori che partecipano ad attività non agonistica, e si presume la responsabilità
del presidente nella corretta compilazione delle richieste di tesseramento. Sussiste anche la
responsabilità del dirigente accompagnatore ufficiale che, come è noto, attesta, sotto la propria
responsabilità, la correttezza dei tesseramenti dei calciatori schierati in campo.
Sussiste una generale turbativa al buon andamento dell’attività sportiva che, anche nelle
espressioni iniziali, deve essere sempre improntata alla lealtà e la regolarità del tesseramento è
uno degli elementi portanti della lealtà che le società ed i dirigenti debbono osservare, soprattutto
nell’attività giovanile.
La Commissione Disciplinare, tutto ciò premesso,
DELIBERA
Di ritenere tutti i soggetti deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto
di irrogare ai Sigg. Angelo Marino e Sandra Cinti l’inibizione per mesi tre ed alla società G.S. C.
Colombo l’ammenda di € 500,00.
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la
segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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