COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AC ALBAVILLA Camp. 2° Categoria Gir. L Gara del 6-05-2012 tra AC Albavilla / Missaglia Sportiva C.U. n. 39 della delegazione di Lecco datato 10-05-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AC ALBAVILLA Camp. 2° Categoria Gir. L Gara del 6-05-2012 tra AC Albavilla / Missaglia Sportiva C.U. n. 39 della delegazione di Lecco datato 10-05-2012 La società AC ALBAVILLA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso la regolarità della gara in epigrafe, sostenendo che il preannuncio di reclamo sarebbe stato poi confermato dall'invio a mezzo lettera raccomandata spedita lo stesso giorno, sebbene tale lettera sia poi giunta al Giudice Sportivo dopo il termine di tre giorni previsto dall'Art. 29, comma IV, lett. b) del CGS. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato proposto entro i termini regolamentari, mediante invio alla squadra avversaria, rileva : l'Art. 29, comma IV lett. b) del CGS prevede che il procedimento avanti il Giudice Sportivo debba essere instaurato con un preannuncio di reclamo entro le 24 ore dalla disputa della gara, al quale deve fare seguito entro tre giorni il reclamo. La società AC ALBAVILLA, come correttamente affermato dal GS nel provvedimento impugnato, ha proposto il preannuncio di reclamo entro le 24 ore dalla disputa della gara, non facendo però pervenire il reclamo entro i tre giorni successivi. Considerato che il mezzo, con il quale far pervenire il reclamo è scelto dalla società reclamante la quale è tenuta a sincerarsi che lo stesso pervenga nel termine di tre giorni e che la società reclamante non ha rispettato quanto previsto dalla suddetta norma, tanto che il reclamo è pervenuto oltre il termine di tre giorni, come ammesso dalla stessa reclamante, deve essere confermata la decisione del Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare RIGETTA il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
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