COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società GSD GIOVANILE LUNGAVILLA Camp. 3° Categoria Gir. C Gara del 6-05-2012 tra Oratorio Don Bosco / GSD Giovanile Lungavilla C.U. n. 41 della delegazione di Pavia datato 10-05-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società GSD GIOVANILE LUNGAVILLA Camp. 3° Categoria Gir. C Gara del 6-05-2012 tra Oratorio Don Bosco / GSD Giovanile Lungavilla C.U. n. 41 della delegazione di Pavia datato 10-05-2012 La società GSD GIOVANILE LUNGAVILLA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata comminata al calciatore STURLA Simone la squalifica per 6 gare, lamentando che il calciatore non aveva assolutamente colpito l'arbitro volontariamente. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato proposto entro i termini regolamentari, sentito l'arbitro a chiarimenti rileva : dal referto arbitrale confermato dall'arbitro sentito a chiarimenti, il calciatore STURLA lo ha colpito alla nuca lateralmente senza alcuna violenza e senza procurargli dolore, essendosi trattato di un atto di stizza. La gravità del gesto giustifica la squalifica comminata al calciatore dal GS che merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare RIGETTA il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
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