COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETÀ F.C. CANAZZA LEGNANO CAMP. ALLIEVI PROV. GIR. A Gara del 6-05-2012 tra Uboldese / Canazza Legnano C.U. n. 45 della delegazione di Legnano datato 10-05-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETÀ F.C. CANAZZA LEGNANO CAMP. ALLIEVI PROV. GIR. A Gara del 6-05-2012 tra Uboldese / Canazza Legnano C.U. n. 45 della delegazione di Legnano datato 10-05-2012 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società F.C. CANAZZA LEGNANO; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 110/A della F.I.G.C. in data 6-02-2012 trascritta sul C.U. n. 38 datato 9-02-2012 del Comitato Regionale Lombardia, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso le sede del C.R.L. il 16-05-2012 e che il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo è stato pubblicato sul C.U. n. 45 datato 10-05-2012 , pertanto, il reclamo proposto è inammissibile. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it