COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD. VILLONGO CALCIO Camp. Allievi Prov. Gir. E Gara del 4-05-2012 tra Cenate Sotto / Villongo Calcio C.U. n. 42 della delegazione di Bergamo in data 10-05-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società ASD. VILLONGO CALCIO Camp. Allievi Prov. Gir. E
Gara del 4-05-2012 tra Cenate Sotto / Villongo Calcio
C.U. n. 42 della delegazione di Bergamo in data 10-05-2012
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che, ai sensi dell'art. 33 comma V° del C.G.S., nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo idoneo a norma dell'art. 38 del C.G.S., e che l'attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo stesso; rilevato che l'inosservanza delle formalità costituisce, motivo di INAMMISSIBILITA' del reclamo e ne preclude l'esame; rilevato che non risulta che la società ASD. VILLONGO CALCIO abbia inviato copia del reclamo alla controparte e che, comunque, l'attestazione della ricezione non è stata allegata al reclamo.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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