COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 23/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2016 INFLITTA AL CALCIATORE PERONI FABRIZIO SEGUITO GARA SPINETOLI/MONTICELLI DEL 6.5.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 85 del 9.5.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 23/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2016 INFLITTA AL CALCIATORE PERONI FABRIZIO SEGUITO GARA SPINETOLI/MONTICELLI DEL 6.5.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 85 del 9.5.2012) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore PERONI FABRIZIO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2016 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’ufficiale di gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Monticelli, chiedendo, anche avanti questa Commissione, previo riconoscimento dei buoni precedenti del tesserato sanzionato, la sua giovane età ed il suo sincero pentimento, la riduzione della sanzione inflittagli Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato che il Peroni, da lui invitato a stare calmo allorchè, contestando una decisione tecnica non condivisa, gli proferì delle minacce, per tutta risposta gli appoggiò le mani sul petto e lo spinse; espulso per questo, alla notifica del provvedimento, lo spinse nuovamente e lo insultò. Subito dopo gli diede un forte calcio attingendolo ai genitali, costringendolo così a sospendere definitivamente l’incontro. Pur trattenuto ed allontanato dai suoi compagni di squadra, il Peroni riuscì a liberarsi e ritornare verso l’arbitro, colpendolo con un altro calcio alla coscia sinistra. I due colpi furono forti e gli provocarono intenso dolore, perdurato, in parte, fino ad oggi. A fine gara e successivamente accompagnato dai suoi genitori, il Peroni gli chiese scusa per l’accaduto. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del Peroni in ordine alle violazioni ascrittegli con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • considerato che colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, profondamente lesivo di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo; • ritenuto che la decisione impugnata vada confermata in quanto la gravità della condotta violenta, ingiuriosa ed irriguardosa posta in essere dal Peroni nei confronti del direttore di gara giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, il quale, all’evidenza, nella determinazione dell’entità della pena, ha già tenuto conto degli elementi di valutazione oggi indicati dalla reclamante. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Monticelli ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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