COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 23/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C.D. PIANDIMELETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 OTTOBRE 2012 APPLICATA AL CALCIATORE MONALDI SIMONE SEGUITO GARA PIANDIMELETO/MATELICA DEL 5.5.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 166 dell’8.5.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 23/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C.D. PIANDIMELETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 OTTOBRE 2012 APPLICATA AL CALCIATORE MONALDI SIMONE SEGUITO GARA PIANDIMELETO/MATELICA DEL 5.5.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 166 dell’8.5.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore MONALDI SIMONE, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 ottobre 2012 per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C.D. Piandimeleto, chiedendo, previo riconoscimento dei buoni precedenti del tesserato e del suo sincero pentimento per l’accaduto, la riduzione della squalifica inflittagli, in quanto questi, nella concitazione derivante anche dall’importanza della gara, avrebbe urtato l’arbitro con il petto, in maniera del tutto fortuita; avrebbe poi, nel lasciare il campo, gettato la fascia di capitano al suo compagno di squadra e solo fortuitamente, di striscio, colpito l’arbitro che si trovava nella direzione del lancio. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni esposte nel gravame, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Monaldi per avere questi proferito delle offese nei suoi confronti; alla notifica del provvedimento, lo stesso calciatore gli diede una “pettata” alla spalla, senza ulteriori conseguenze, lanciandogli contro anche la fascia di capitano. Una volta fuori dal terreno di gioco, secondo quanto riferitogli dal suo assistente, il Monaldi brandì un bastone, forse contro la panchina avversaria con la quale aveva avuto un battibecco, ma senza null’altro. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. La Commissione ritiene che la condotta del Monaldi sia stata offensiva e gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.C.D. Piandimeleto riduce la sanzione della squalifica del calciatore Monaldi Simone a cinque giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it