COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 24/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo della Società U.S.D. IVREA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 45 del 10.05.2012 della Delegazione Provinciale di Aosta in relazione alla gara LA ROMANESE – USD IVREA disputata in data 05.05.2012 nell’ambito del Torneo Provinciale Allievi Fascia B, Girone Aosta
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 24/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Reclamo della Società U.S.D. IVREA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo
inclusa in C.U. n. 45 del 10.05.2012 della Delegazione Provinciale di Aosta in relazione alla
gara LA ROMANESE – USD IVREA disputata in data 05.05.2012 nell’ambito del Torneo
Provinciale Allievi Fascia B, Girone Aosta
Con ricorso inviato in data 15.05.2012, la Società U.S.D. IVREA CALCIO ricorre avverso il
provvedimento con cui il calciatore URZIA Mirko è stato sanzionato con la squalifica per nove gare
perché “espulso dal campo per doppia ammonizione, lanciava la propria maglia addosso al direttore
di gara, quindi lo ingiuriava gravemente e allontanandosi esercitava violenza ripetuta sulle cose”.
Avverso tale provvedimento la Società ricorre chiedendo una congrua riduzione della sanzione con
esso comminata, ritenendola eccessiva rispetto all’effettiva gravità del fatto cui si riferisce, poiché si
tratta di comportamento certamente offensivo e censurabile, ma non tale da potersi definire violento
nei confronti del direttore di gara e, pertanto, non meritevole di una sanzione di tale entità.
Tale doglianza merita accoglimento, dovendosi ritenere eccessiva rispetto ai fatti così come descritti
nel referto arbitrale – e riportati nella decisione impugnata – la sanzione della squalifica per nove
gare comminata dal Giudice Sportivo.
Correttamente la Società rileva trattarsi di condotta antisportiva ed offensiva nei confronti del
direttore di gara, ma non certamente violenta, anche a prescindere dalla circostanza che il gesto del
lancio della maglietta da parte del giocatore fosse o meno accompagnato dall’intenzione di dirigere
la stessa nei confronti dell’arbitro.
Per tali ragioni, nonché alla luce della sanzione comminata con lo stesso provvedimento dal Giudice
Sportivo nei confronti del calciatore TUGUI Dan Iulita, squalificato per 4 gare, perché “espulso per
condotta violenta, ingiuriava gravemente il direttore di gara facendo anche gesti offensivi”, pare
congrua una riduzione della sanzione disposta a carico del calciatore URZIA Mirko da nove a
quattro gare di squalifica.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
ACCOGLIE
il reclamo proposto dalla Società U.S.D. IVREA CALCIO e riduce la sanzione della squalifica
comminata nei confronti del calciatore URZIA Mirko da nove a quattro gare.
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