COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°75 del 24 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. A. STEFANIZZI SOGLIANO – U.S.D. STELLA JONICA del 29 Aprile 2012. (Reclamo della A.S.D. A. STEFANIZZI SOGLIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 3 Maggio 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°75 del 24 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. A. STEFANIZZI SOGLIANO – U.S.D. STELLA JONICA del 29 Aprile 2012. (Reclamo della A.S.D. A. STEFANIZZI SOGLIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 3 Maggio 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che quanto dedotto dalla reclamante è stato ampiamente smentito dalle precisazioni fornite dall’arbitro in merito sia alla presenza di persone estranee - che nell’intervallo hanno inveito nei confronti della terna arbitrale - che al comportamento violento e minaccioso di questi ultimi accompagnato dal tentativo di colpire l’arbitro con un pugno; ritenuto pertanto adeguata ai fatti occorsi ed in considerazione delle ripetute sanzioni pecuniarie in varie precedenti occasioni inflitte alla reclamante per il comportamento dei propri sostenitori, costituenti anche recidiva specifica e reiterata P.Q.M. D E L I B E R A - respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. A. STEFANIZZI SOGLIANO e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della reclamante;
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