COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 493/C.D.T. DELL’ 22 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 175/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. Giacomo MANGANO (Calciatore) 2) Sig. Carmelo ORLANDO (Dirigente Accompagnatore) 3) Società A.S.D. FUTURA MESSINA
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 493/C.D.T. DELL’ 22 MAGGIO 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 175/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig. Giacomo MANGANO (Calciatore)
2) Sig. Carmelo ORLANDO (Dirigente Accompagnatore)
3) Società A.S.D. FUTURA MESSINA
La Procura Federale, con nota 6974/674 pf 11 12 AA/ac del 04 aprile 2012 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere di quanto di seguito specificato:
1) il Sig. Giacomo Mangano delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1 C.G.S., 39 comma 5 delle N.O.I.F., del C.U. n° 162/A della F.I.G.C. del 29/04/2011 e dell’art. 10 comma 2 C.G.S., per avere disputato in posizione irregolare la gara Pol. Pompei / Futura Messina del 17/12/2011 senza averne titolo;
2) il Sig. Carmelo Orlando, quale dirigente accompagnatore, delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S.;
3) la Società a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.
Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse. La società ASD Futura Messina ha fatto tuttavia pervenire nei termini memoria difensiva esplicativa dell’interpretazione data alle norme vigenti.
Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Giulia Saitta, ha concluso chiedendo l’applicazione delle sanzioni che seguono: 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato e l’ammenda di € 500,00 a carico della società; la sanzione della inibizione per mesi due a carico del dirigente sig. Orlando Carmelo; la sanzione della squalifica per due gare a carico del calciatore.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che il calciatore in questione ha partecipato alla gara del campionato di terza categoria sopra indicata, disputatasi il 17 dicembre 2011, senza disporre di valido titolo. La richiesta di tesseramento è stata infatti spedita in data 17 dicembre 2011 ed avrebbe avuto efficacia a far data dal successivo 18 dicembre 2011, a norma dell’articolo 39 co. 5 delle N.O.I.F. che stabilisce, tra l’altro, “che l’utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell’accordo di tesseramento”.
Le sanzioni seguono come in dispositivo in forma attenuata tenuto conto delle considerazioni difensive che sono state espresse, sia pure risultando le stesse non pienamente condivisibili a termini di regolamento, ma valutabili solo soggettivamente .
P.Q.M.
Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:
Al Sig. Giacomo Mangano, calciatore, la squalifica per due gare;
Al Sig. Carmelo Orlando, dirigente accompagnatore, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per due mesi;
Alla Società A.S.D. Futura Messina, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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