COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 493/C.D.T. DELL’ 22 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.181/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. MINUTO STANISLAO Vice Presidente ASD Sporting Termini; 2. Sig. MONTALBANO MARIO Calciatore tesserato ASD Sporting Termini; 3. Sig. TASCONE SALVATORE Calciatore tesserato ASD Sporting Termini; 4. Sig LO BIANCO DANILO Calciatore tesserato ASD Sporting Termini; 5. SOCIETA’ ASD SPORTING TERMINI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 493/C.D.T. DELL’ 22 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.181/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. MINUTO STANISLAO Vice Presidente ASD Sporting Termini; 2. Sig. MONTALBANO MARIO Calciatore tesserato ASD Sporting Termini; 3. Sig. TASCONE SALVATORE Calciatore tesserato ASD Sporting Termini; 4. Sig LO BIANCO DANILO Calciatore tesserato ASD Sporting Termini; 5. SOCIETA’ ASD SPORTING TERMINI Il presente procedimento trae origine dal deferimento disposto in data 10 aprile 2012, dalla Procura Federale con nota prot. n. 7106/1890 pf 10-11/SP/blp, nei confronti delle seguenti persone fisiche e giuridiche: Minuto Stanislao Vice Presidente dell’ASD Sporting Termini; Montalbano Mario calciatore all’epoca tesserato per l’ASD Sporting Termini; Tascone Salvatore calciatore all’epoca tesserato per l’ ASD Sporting Termini; Lo Bianco Danilo calciatore all’epoca tesserato per l’ASD Sporting Termini; ASD Sporting Termini; per rispondere: - il primo della violazione degli art. 1, co.1, in riferimento all’art.10, comma 6 del CGS ed art. 61comma 1 delle NOIF “per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto la distinta ufficiale di gara del 05/02/2011, la quale conteneva al n.4 il nominativo del calciatore Passafiume Demetrio nonostante detto atleta non prendesse parte alla gara;” - i calciatori Montalbano Mario e Tascone Salvatore per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 3 del CGS “per non essersi presentati, benché regolarmente convocati, avanti agli organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.” - il calciatore Lo Bianco Danilo, della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS, in relazione all’art.73 comma 4 delle NOIF “per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere, quale capitano della squadra ASD Sporting Termini in occasione dell’incontro del 05/02/2011 contro la Stella D’Oriente, non coadiuvato l’Ufficiale di gara per un regolare svolgimento della stessa con specifico riferimento all’assenza del calciatore Passafiume Demetrio, nonostante fosse indicato in distinta al n.4; - la ASD Sporting Termini, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, co. 2, C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio dirigente ed ai propri calciatori; Compiuti gli atti preliminari di rito tutte le parti deferite hanno chiesto di patteggiare la sanzione ammettendo la propria responsabilità e collaborando con gli organi inquirenti per l’accertamento dei fatti, con adesione sulla quantificazione della stessa da parte della Procura Federale; sull’applicazione della sanzione la Commissione Disciplinare ha deliberato con Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i sig. Minuto Stanislao, Lo Bianco Danilo, Montalbano Mario, Tascone Salvatore e la ASD Sporting Termini, in persona del suo rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. così individuate: a) mesi 16 di inibizione a carico del sig. Minuto Stanislao così determinata: p.b. mesi 24 di inibizione – 1/3 per il rito = mesi 16; b) giornate uno di squalifica ciascuno a carico dei calciatori Lo Bianco Danilo, Montalbano Mario e Tascone Salvatore così determinat:a p.b. squalifica per due gare per ciascun calciatore – meno diminuente di rito = 1 gara di squalifica per ciascun calciatore; c) ammenda di € 400,00 e punti 1 di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato Allievi calcio a 11 a carico della ASD Sporting Termini così determinata: p.b. ammenda di € 600,00 e punti 2 di penalizzazione meno la diminuente di rito = ammenda di € 400,00 e punti 1 di penalizzazione. Visto l’art. 23, co. 1, C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23, co. 2 C.G.S., si ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata per ciascuna delle parti deferite per cui ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti; Rilevato che nel caso di specie, la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti risulta congrua alla luce della normativa vigente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica: al sig. Minuto Stanislao l’inibizione per mesi 16; al calciatore Montalbano Mario la squalifica per una gara; al calciatore Tascone Salvatore la squalifica per una gara; al calciatore Lo Bianco Danilo la squalifica per una gara; all’ASD Sporting Termini l’ammenda di € 400,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nel prossimo campionato allievi calcio a 11. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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