COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 493/C.D.T. DELL’ 22 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 184/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. SIG. SPAMPINATO FEDERICO 2. SOCIETÀ ASD MISTERBIANCO.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 493/C.D.T. DELL’ 22 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 184/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. SIG. SPAMPINATO FEDERICO 2. SOCIETÀ ASD MISTERBIANCO. La Procura Federale, con nota 7536/821pf11-12 GR/mg del 23/04/2012 ha deferito il Presidente Sig. Federico Spampinato, nonché la società ASD Misterbianco, avendo il predetto omesso di dare esecuzione a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale presso la LND nei termini perentoriamente imposti dalla normativa federale. La società risponde ex art. 4 comma 1 C.G.S. per la violazione ascritta al Presidente. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, facendo tuttavia pervenire nota difensiva con la quale il Presidente Sig. Federico Spampinato preannuncia di avere convocato, con l'intenzione di pervenire ad una “bonaria composizione della vicenda”, l'istante tesserato Sig. Picone Rosario. Con ulteriore fax pervenuto alle ore 16,59 del 22/05/2012, ad udienza conclusa, il Presidente Sig. Spampinato ribadisce quanto già comunicato in precedenza e sostiene di non essersi potuto presentare all’Organo Disciplinare a causa di un guasto meccanico all’autovettura. Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del Presidente Sig. Federico Spampinato e della sanzione della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel prossimo campionato nonché dell'ammenda di € 3.500,00 a carico della Società. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, non avendo tempestivamente ottemperato a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale con provvedimento del 17/12/2011 dichiarato inappellabile e immediatamente esecutivo, nei termini perentoriamente imposti dalla Normativa Federale violata (artt. 94ter comma 13 NOIF e 8 commi 9 e 15 C.G.S.). Si osserva inoltre che l’eventuale adempimento non farebbe venir meno la responsabilità delle parti deferite, atteso che la norma incriminatrice punisce il mancato pagamento nel termine perentorio già scaduto. Ne consegue l'applicazione delle sanzioni come appresso. P.Q.M. Dispone applicarsi: Al Sig. Federico Spampinato, Presidente della soc. ASD Misterbianco, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi cinque (5); alla predetta società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza 2012 – 2013 e l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it