COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.69 del 24.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 168 Stagione sportiva 2011/2012. reclamo della AC Quarrata Olimpia avverso dec. GST. Squalifica Seghi Egidio fino al 09.06.2012. (C.U 65 del 10.05.2012 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.69 del 24.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 168 Stagione sportiva 2011/2012. reclamo della AC Quarrata Olimpia avverso dec. GST. Squalifica Seghi Egidio fino al 09.06.2012. (C.U 65 del 10.05.2012 ) Con atto inviato nei termini, la soc. Quarrata Olimpia, non ravvisando alcun comportamento scorretto del proprio allenatore, chiede una revisione del provvedimento assunto in primo grado e una conseguente congrua riduzione della squalifica comminata. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art 45 comma 3 lett. b del Codice di Giustizia Sportiva che testualmente recita: “ Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;” P.Q.M. La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando nel contempo l’incameramento della tassa relativa.
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