COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.69 del 24.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 165 Stagione sportiva 2011/2012 Reclamo del Centro Sportivo Porta Romana avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Fioravanti Filippo con una squalifica per 4 gare. C.U. n. 60 del 27/04/2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.69 del 24.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 165 Stagione sportiva 2011/2012 Reclamo del Centro Sportivo Porta Romana avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Fioravanti Filippo con una squalifica per 4 gare. C.U. n. 60 del 27/04/2012. Sul finire della gara “ Porta Romana – Unione Polisportiva Poliziana”, valevole per il campionato di promozione, il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per aver offeso l’arbitro e bestemmiato. Alla notifica del cartellino rosso reiterava le offese. Per tale condotta veniva squalificato per 4 gare. Avverso la decisione del G.S.T. propone reclamo la società del Porta Romana. Quest’ultima, pur non contestando i fatti ascritti al proprio tesserato, si lamenta della eccessiva severità della sanzione. Inoltre la reclamante sottolinea come il calciatore in questione, alla notifica del cartellino rosso, lasciava il campo tranquillamente, senza rivolgere altre offese al D.G. Inoltre a fine partita si recava presso l’arbitro per porgergli le scuse. La reclamante chiede inoltre di essere ascoltata. In data 18/05/2012 si presentava davanti a questa C.D.il Presidente della società reclamante. Dopo aver illustrato i motivi che hanno portato alla sanzione in contestazione, veniva data lettura del supplemento arbitrale. Con il medesimo il D.G. confermava quanto già descritto in sede di rapporto gara. Inoltre l’arbitro negava che il calciatore al termine della partita si sia recato da lui per porgergli le scuse. Il rappresentante della reclamante, avuta lettura del supplemento, contesta la sola sanzione, affermando che 4 gare per una bestemmia sono sicuramente eccessive. Questa C.D. esaminati gli atti del fascicolo ritiene provati i fatti contestati al giocatore. Per quanto concerne la sanzione la stessa appare ben calibrata rispetto ai fatti stessi. Infatti la squalifica per quattro gare non è conseguente alla sola bestemmia ( 1 gara) ma anche alle offese ( 2 gare) e alla reiterazione ( 1 gara). P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it