COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.69 del 24.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 157 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 43 del 19.04.2012) Reclamo del calciatore Andrea Vento avverso la sanzione della squalifica inflittagli dal G.S. Livorno fino al 13.12.2012 (8 mesi)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.69 del 24.05.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
157 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 43 del 19.04.2012)
Reclamo del calciatore Andrea Vento avverso la sanzione della squalifica inflittagli dal G.S.
Livorno fino al 13.12.2012 (8 mesi)
Reclama in proprio il calciatore Andrea Vento, avverso la squalifica inflittagli dal G.S. Livorno fino al
13.12.2012, con la seguente motivazione: “Raccoglieva del fango da terra e lo scagliava contro il
d.g. colpendolo all’altezza del volto senza procurargli conseguenze”
Il reclamante ritiene eccessiva la sanzione inflittagli dal Giudice di prime cure, motivando la richiesta
di riduzione con la mancanza di volontarietà del gesto, non avendo avuto la benché minima
intenzione di colpire il D.g.
Sul punto, precisa che si è trattato di un gesto di stizza effettuato con il braccio dopo essersi rialzato
dopo una caduta da terra.
Precisa, inoltre, di essersi scusato con il d.g. una volta resosi conto dell’accaduto e di aver cercato di
spiegare all’arbitro l’involontarietà gesto, non riuscendoci a causa del comportamento dei propri
compagni di squadra che continuavano a protestare.
La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, ritenuta la causa matura per la decisione,
delibera quanto segue.
In punto di fatto le censure mosse dal reclamante sono destituite di fondamento.
L’arbitro con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ai fini istruttori ha posto in
evidenza, rimarcando, l’intenzione e la volontà del calciatore di colpirlo subito dopo avergli notificato
il provvedimento di espulsione.
Il giocatore, infatti, dopo essersi chinato a terra per raccogliere del fango, lo scagliava contro il d.g.
all’altezza del volto.
Passando al giudizio di congruità della sanzione, occorre rilevare che il grado d’intensità
dell’elemento soggettivo, unitamente all’obbiettivo preso di mira dal calciatore (il volto del d.g.)
incidono in senso negativo sulla quantificazione della sanzione, la quale, tuttavia, per consolidato
orientamento di questa Commissione appare eccessiva.
Sanzione che viene ritenuta congrua nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la C.D.T.T.:
- accoglie il ricorso proposto dal calciatore Andrea Vento, riducendo la squalifica inflitta dal G.S.
Livorno al 13.10.2012 (6 mesi)
- Ordina la restituzione della tassa di reclamo, ove addebitata.
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