COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.69 del 24.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 156 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 43de l 19.04.2012) Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. S. Sisto 2010 avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G. S.Livorno al calciatore Mangini Michele fino al 13.12.2012 (8 mesi)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.69 del 24.05.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
156 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 43de l 19.04.2012)
Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. S. Sisto 2010 avverso la sanzione
della squalifica inflitta dal G. S.Livorno al calciatore Mangini Michele fino al 13.12.2012 (8
mesi)
Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato con raccomandata agli Uffici del C.R.T. in data
26 aprile 2012, l’A.S.D. G.S. S. Sisto 2010 impugna il provvedimento disciplinare adottato dal
Giudice Sportivo di Livorno a carico:
- del calciatore Mangini Michele, squalifica fino al 13.12.2012, con la seguente motivazione: “Si
avvicinava al d.g. e calciando con un piede del fango dal terreno di gioco, lo colpiva all’altezza del
basso ventre e in volto senza procurargli danni”.
La reclamante chiede una riduzione della sanzione impugnata, ritenendola eccessiva rispetto allo
svolgimento dei fatti.
La società sostiene, infatti, che il giocatore non intendeva ledere il prestigio ed il decoro del d.g. con
atto diretto a porre in discussione la sua decisione, ma che il gesto deve essere interpretato come
un semplice gesto istintivo del tutto involontario.
Ad ogni buon conto, la società precisa di aver dal canto suo già provveduto a censurare il
comportamento del giocatore, come da regolamento interno.
La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, ritenuta la causa matura per la decisione,
ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.
L’arbitro con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ai fini istruttori ha dichiarato che
il gesto del calciatore Mangini Michele è stato volontario, precisando, diversamente da quanto
affermato dalla società in sede di ricorso, che il comportamento imputato è stata la causa e non
l’effetto dell’espulsione.
Ferma restando la scarsa lesiva del gesto, peraltro onestamente confermata dal d.g., dagli atti risulta
evidente che la volontà e l’intenzione del giocatore siano state quelle di scalciare la pozza di fango
accettando il rischio di colpire l’arbitro.
Ciò risulta anche dal fatto che il calciatore nel compiere tale gesto si è avvicinato al d.g., scalciando
nella sua direzione per aver maggior sicurezza di conseguire il risultato sperato.
Il giudizio di congruità della sanzione, pertanto, non può non tenere conto di questo rischio accettato,
le cui conseguenze, sebbene scarsamente lesive, anche se legate alla sorte, dovevano essere
considerate dal calciatore.
La sanzione, tenuto conto delle sopradette circostanze, appare eccessiva.
Sanzione che viene ritenuta congrua nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la C.D.T.T.:
- accoglie il ricorso proposto dalla società G.S. S. Sisto 2010 A.S.D., riducendo la squalifica inflitta al
calciatore Mangini Michele al 13.08.2012 (4 mesi).
- Ordina la restituzione della tassa di reclamo, ove addebitata.
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