COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 30/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n° 146 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°171 del 17.05.2012 (squalifica massaggiatore DARDANO Giorgio fino al 27.5.2012; squalifica per QUATTRO gare effettive calciatore CARIATI Rosario; squalifica per DUE gare effettive calciatore RIZZO Salvatore).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 30/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n° 146 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°171 del 17.05.2012 (squalifica massaggiatore DARDANO Giorgio fino al 27.5.2012; squalifica per QUATTRO gare effettive calciatore CARIATI Rosario; squalifica per DUE gare effettive calciatore RIZZO Salvatore). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice chiedendo l’annullamento delle sanzioni irrogate. In via preliminare va affermato che la Commissione non può utilizzare il filmato prodotto dalla reclamante in quanto, ai sensi dell’art. 35 punto 1.2, possono essere utilizzati riprese televisive o altri filmati - che offrano piena garanzia tecnica e documentale - solo al fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Questa Commissione non può esaminare nel merito il reclamo nella parte in cui si impugnano le squalifiche del massaggiatore Dardano e del calciatore Rizzo in quanto il C.G.S. all’art. 45 punto 3) statuisce la non impugnabilità della: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni; b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese. Con riferimento alla squalifica per quattro gare del calciatore Cariati la Commissione ritiene che il fatto non possa essere posto in dubbio è che la sanzione appare congrua alla gravità degli stessi (mentre l’arbitro tentava di chiudere la porta del suo spogliatoio colpiva la stessa con un calcio facendola sbattere al muro e pronunciava una frase offensiva nei confronti del direttore di gara). P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile nella parte in cui si impugna la squalifica del massaggiatore DARDANO Giorgio e del calciatore RIZZO Salvatore, rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
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