COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO FALCHI ROSSI – GARA E. RENZULLI S. MICHELE I FALCHI ROSSI DEL 26/05/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012
DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO FALCHI ROSSI – GARA E. RENZULLI S. MICHELE I FALCHI ROSSI DEL 26/05/2012
Il G.S.T., letto il reclamo, in via preliminare, ne rileva l'inammissibilità, essendo stato proposto dalla società Falchi Rossi in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro gare e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque – Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2011/2012, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 110/A della F.l.G.C. del 6.02.2012, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 74 del 9.02.2012 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono che gli eventuali reclami, non esclusi quelli, eventualmente relativi alla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte a gare, debbano essere fatti pervenire via fax, o con altro mezzo idoneo, o essere depositati presso la sede del C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data della gara di riferimento, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, all'obbligo di enunciazione delle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18,00 del giorno successivo all’effettuazione della gara stessa, allegando, al reclamo, l'attestazione dell'eseguito invio del reclamo alla società controparte. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato, a mezzo raccomandata postale, in data 28.05.2012, ed è pervenuto, a questo G.S.T., in data 29.05.2012, ovvero oltre il termine temporale innanzi indicato. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi
DELlBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Falchi Rossi; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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