COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO PIETRAMELARA – GARA RINASCITA SANNICOLESE / PIETRAMELARA DEL 19/11/2011
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012
DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO PIETRAMELARA – GARA RINASCITA SANNICOLESE / PIETRAMELARA DEL 19/11/2011
Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Pietramelara per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Rinaldi Giuseppe (nato il 28.03.1985); preso atto della delibera della C.D.T., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17.05.2012, alle pagine 2717 / 2718; esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, come risulta dal C.U. n. 126 del 19.05.2011, pag. 2739, del C.R. Campania, il nominato calciatore, nella gara dell'8.05.2011, Pol. Boys Curti / E. Fieramosca (penultima, della stagione sportiva 2010/2011, del Campionato Regionale di Seconda Categoria), veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica per una giornata di gara, quale calciatore non espulso dal campo, per recidività in ammonizioni (IV infrazione). Tale squalifica, non rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva a quella della pubblicazione della sanzione nel citato Comunicato Ufficiale. Orbene, nella gara Virtus Talanico / Pol. Boys Curti del 15.05.2011, ultima di Campionato della stagione 2010/2011 e prima gara immediatamente successiva a quella della pubblicazione della squalifica a suo carico, il calciatore Rinaldi Giuseppe è stato inserito nella distinta ufficiale di gara ed utilizzato, oltretutto (anche se ciò non rileva, in quanto, ai fini della mancata espiazione sarebbe stato sufficiente l’inserimento in distinta), per l'intera durata della gara, con il numero undici, non scontando, così, la giornata di squalifica a suo carico. Ai sensi e per glieffetti dell'art. 22, comma 6, C.G.S., la squalifica a suo carico avrebbe dovuto essere, quindi, scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova società (Rinascita Sannicolese), successiva alla data di pubblicazione della sanzione sul già richiamato Comunicato Ufficiale. Nel caso che ci occupa, la sanzione avrebbe dovuto essere espiata, esattamente, in occasione della prima giornata di Campionato della stagione sportiva 2011/2012. Per quel che concerne l'anno sportivo in corso, egli è stato inserito in distinta (presupposto giuridico-sportivo per non scontare la sanzione) e/o ha partecipato, senza soluzione di continuità, alle gare della società Rinascita Sannicolese, di seguito specificate: Bayern Camigliano / Rinascita Sannicolese del 30.10.2011 (prima giornata del Campionato Regionale di Seconda Categoria della stagione 2011/2012), Rinascita Sannicolese / Casale di Teano del 5.11.2011, Real Piedimonte Calcio / Rinascita Sannicolese del 13.11.2011 e quella oggetto del reclamo in esame. Di conseguenza, in ragione del principio cosiddetto della "perpetuatio santionatoria", il nominato calciatore Rinaldi Giuseppe ha partecipato, alla gara de qua, non avendone titolo, non avendo scontato la giornata di squalifica a suo carico e, dunque, versando in posizione irregolare agli effetti disciplinari. Tanto premesso, la società Rinascita Sannicolese deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia sportiva. Per tali motivi
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Pietramelara, di infliggere, a carico della società Rinascita Sannicolese, ai sensi e per gli effetti dì cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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