COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO BAYERN CAMIGLIANO – GARA RINASCITA SANNICOLESE / BAYERN CAMIGLIANO DELL’11/02/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO BAYERN CAMIGLIANO – GARA RINASCITA SANNICOLESE / BAYERN CAMIGLIANO DELL’11/02/2012 lì G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Bayern Camigliano per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Rinaldi Giuseppe (nato il 28.03.1985); preso atto della delibera della C.D.T. pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17.05.2012, alle pagine 2717-2718; esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, come risulta dal C.U. n. 75 del 16.02.2012, pag. 1809, del C.R. Campania, il nominato calciatore, nella gara del 28.01.2012 Baia Domizia Cellole / Rinascita Sannicolese, veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica per una giornata di gara, quale calciatore espulso dal campo. Tale squalifica, rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva a quella della sanzione. Orbene, nella gara Rinascita Sannicolese / Real Formicola del 4.02.2012, prima gara immediatamente successiva a quella della sanzione della squalifica a suo carico, nonché in quella oggetto del reclamo in esame, il calciatore Rinaldi Giuseppe è stato inserito nelle distinte ufficiali di gara ed utilizzato, non scontando, così, la giornata di squalifica a suo carico. Di conseguenza, in ragione del principio cosiddetto della "perpetuatio santionatoria", il nominato calciatore Rinaldi Giuseppe ha partecipato, alla gara de qua, non avendone titolo, non avendo scontato la giornata di squalifica a suo carico e, dunque, versando in posizione irregolare agli effetti disciplinari. Tanto premesso, la società Rinascita Sannicolese deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia sportiva. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Bayern Camigliano, di infliggere, a carico della società Rinascita Sannicolese, ai sensi e per gli effetti dì cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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