COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO SOCCER VOMERO VIP CLUB – GARA SOCCER VOMERO VIP CLUB / REAL CAIVANESE FUTSAL DEL 15/1/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO SOCCER VOMERO VIP CLUB – GARA SOCCER VOMERO VIP CLUB / REAL CAIVANESE FUTSAL DEL 15/1/2012 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 69 del 20/1/2012, pag. 1576, visto il reclamo, la ritualità e la tempestività dello stesso, esaminate altresì le dichiarazioni dell’arbitro sentito a chiarimenti, esperiti gli opportuni accertamenti ed analizzata la documentazione depositata innanzi a codesto Giudice da parte della società reclamante, rileva che il reclamo medesimo nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società Real Caivanese Futsal abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Gara Carmine, nato il 18/04/1975, invece del calciatore Meola Antonio, nato il 21/08/1977, indicato in distinta al n. 1 ed identificato come tale. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro a chiarimenti, esperiti gli opportuni accertamenti, dall’analisi del punto di doglianza, è emerso che alla gara in epigrafe il calciatore indicato a nome di Meola Antonio, nato il 21/08/1977, della società Real Caivanese Futsal, è stato identificato dall’arbitro prima della gara, a mezzo carta d’identità. Il calciatore indicato in distinta come Meola Antonio, durante lo svolgimento della gara, veniva convocato dall’arbitro per essere di nuovo identificato, su sollecitazione dei tesserati avversari che avevano riconosciuto lo stesso quale Gara Carmine, ma lo stesso tesserato si allontanava frettolosamente dal terreno di gioco. L’arbitro, inoltre, riconosceva dai rilievi fotografici prodotti il calciatore Gara Carmine come colui che effettivamente avesse preso parte alla gara in epigrafe, sotto il nome di Meola Antonio. Inoltre, è da rilevare che lo stesso Gara Carmine fosse in corso di squalifica fino all’8/1/2014, come dal C.U. n. 78 del 13/1/2011, pag. 1426. Tanto premesso, ritenuto che tale motivo è di per se sufficiente per l’accoglimento del reclamo, e che ciò comporta la sanzione sportiva di cui all’art. 17 del C.G.S. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, in applicazione dell’art. 17 del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Real Caivanese Futsal la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e l’ammenda di € 200,00, per aver fatto partecipare alla gara de qua calciatore calciatore sotto falsa identità. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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