COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE N. 82. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE_ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI, FASCIA “A” E/O “B” 2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA): A CARICO DEL SIG. EUGENIO ALBANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MONTEMARANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ MONTEMARANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FILIPPO DANIELE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MUGNANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ MUGNANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PIETRO PAOLO PERROTTA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ NUOVA POL. FRATTESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ NUOVA POL. FRATTESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GERARDO SORRENTINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PAGANI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ PAGANI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARCO DI PASQUALE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PELLEZZANO 2000): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ PELLEZZANO 2000: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VINCENZO GRAZIANI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PRO MARCELLINO CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ PRO MARCELLINO CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VINCENZO MALANDRINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL AGROPOLI): ART.1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL AGROPOLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANDREA VAIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL BOSCHESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL BOSCHESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DOMENICO MORZILLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL BUCCIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL BUCCIANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANTONINO CACACE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL MASSA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL MASSA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CARMINE SICA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL PONTECAGNANO FAIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL PONTECAGNANO FAIANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANGELO RUSSOMANDO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL S. MARIA A VICO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL S. MARIA A VICO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANGELO NOCE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL TRENTINARA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL TRENTINARA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PASQUALE VENTRONE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RINASCITA SANNICOLESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ RINASCITA SANNICOLESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANIELLO SORRENTINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RINASCITA U.S. VICO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ RINASCITA U.S. VICO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SIG.RA ADELAIDE EVANGELISTA (PRESIDENTE DELLA SOCIETA POL. RIONE MAZZINI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. RIONE MAZZINI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SERGIO DI BONITO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA RIONE TERRA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ RIONE TERRA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. EMILIO DI GIACOMO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RUFOLI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ RUFOLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE DI PALMA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S. GIOVANNI BATTISTA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ S. GIOVANNI BATTISTA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANTONIO AMBROSIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POL. S. GIUSEPPE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. S. GIUSEPPE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO COZZOLINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SANGENNARESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SANGENNARESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO RAIMO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.MARIA LA CARITÀ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ S.MARIA LA CARITÀ: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CARMINE TESONIERO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SANTARSENESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SANTARSENESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DOMENICO RICCIARDONE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SASSANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SASSANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANDREA COLUCCI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SIRIGNANO OLIMPIAKOS): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SIRIGNANO OLIMPIAKOS: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO DE NIGRIS (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ TORRECUSO CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ TORRECUSO CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CARMINE SANTONICOLA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VIRTUS CASOLLESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRTUS CASOLLESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE N. 82. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE_ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI, FASCIA “A” E/O “B” 2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA): A CARICO DEL SIG. EUGENIO ALBANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MONTEMARANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ MONTEMARANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FILIPPO DANIELE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MUGNANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ MUGNANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PIETRO PAOLO PERROTTA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ NUOVA POL. FRATTESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ NUOVA POL. FRATTESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GERARDO SORRENTINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PAGANI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ PAGANI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARCO DI PASQUALE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PELLEZZANO 2000): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ PELLEZZANO 2000: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VINCENZO GRAZIANI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PRO MARCELLINO CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ PRO MARCELLINO CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VINCENZO MALANDRINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL AGROPOLI): ART.1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL AGROPOLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANDREA VAIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL BOSCHESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL BOSCHESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DOMENICO MORZILLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL BUCCIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL BUCCIANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANTONINO CACACE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL MASSA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL MASSA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CARMINE SICA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL PONTECAGNANO FAIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL PONTECAGNANO FAIANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANGELO RUSSOMANDO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL S. MARIA A VICO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL S. MARIA A VICO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANGELO NOCE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ REAL TRENTINARA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ REAL TRENTINARA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PASQUALE VENTRONE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RINASCITA SANNICOLESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ RINASCITA SANNICOLESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANIELLO SORRENTINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RINASCITA U.S. VICO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ RINASCITA U.S. VICO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SIG.RA ADELAIDE EVANGELISTA (PRESIDENTE DELLA SOCIETA POL. RIONE MAZZINI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. RIONE MAZZINI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SERGIO DI BONITO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA RIONE TERRA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ RIONE TERRA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. EMILIO DI GIACOMO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RUFOLI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ RUFOLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE DI PALMA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S. GIOVANNI BATTISTA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ S. GIOVANNI BATTISTA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANTONIO AMBROSIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POL. S. GIUSEPPE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. S. GIUSEPPE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO COZZOLINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SANGENNARESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SANGENNARESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO RAIMO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.MARIA LA CARITÀ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ S.MARIA LA CARITÀ: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CARMINE TESONIERO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SANTARSENESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SANTARSENESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DOMENICO RICCIARDONE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SASSANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SASSANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANDREA COLUCCI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SIRIGNANO OLIMPIAKOS): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SIRIGNANO OLIMPIAKOS: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO DE NIGRIS (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ TORRECUSO CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ TORRECUSO CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CARMINE SANTONICOLA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VIRTUS CASOLLESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRTUS CASOLLESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 18 novembre 2011, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 23 maggio 2011, protocollo 1727, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 5 dicembre 2011 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Bonifacio Daniele, su delega del presidente della società Pellezzano 2000, in nome e per conto della medesima società; il sig. Cacace Antonino, in proprio ed anche in nome e per conto della società Real Massa; il sig. Diuccio Pietro, su delega del presidente della società Real Trentinara, in nome e per conto della medesima società; il sig. Di Palma Raffele, in proprio ed anche in nome e per conto della società S. Giovanni Battista; il sig. Antonio Ambrosio, in proprio ed anche in nome e per conto della società Pol. S. Giuseppe. La C.D.T., preliminarmente, verificata la regolarità degli atti di notifica, relativi alle società elencate in epigrafe ed ai rispettivi presidenti, rileva che per altre otto società le notifiche sono state, dalla medesima Procura Federale, formalizzate in modo imperfetto. Dispone, dunque, rinviarsi ad altra riunione la trattazione del deferimento in ordine alle altre otto società. Indi, la C.D.T. dà atto alla Procura Federale che è pervenuta, a mezzo fax e, poi, successivamente, a mezzo raccomandata postale, la richiesta di rinvio da parte del presidente della società Rione Terra. Tale richiesta viene respinta sia dalla Procura Federale che da questa C.D.T., in quanto non supportata da motivazioni idonee. Viene informata la Procura Federale delle memorie difensive inoltrate dalla società Virtus Casollese. Alla contestazione del sig. Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il sig. Bonifacio Daniele eccepisce: la società è stata rilevata nel 2010 da parte dell’attuale presidente, sig. Aliberti Vincenzo; il sig. Cacace Antonino, a sua volta, eccepisce problemi di natura logistica e di aver, nei successivi anni sportivi, attivato una scuola calcio, rimettendosi alla clemenza della Commissione; il sig. Diuccio Pietro eccepisce di aver provveduto a dare comunicazione per chiedere l’esonero della competizione giovanile, rimettendosi anch’egli alla clemenza della Commissione e chiedendo che sia applicata la sanzione nella sua misura minima; il sig. Raffaele Di Palma eccepisce che la società non aveva a disposizione calciatori, in età utile per adempiere all’obbligo in argomento, precisando che il problema è ormai risolto, per gli anni sportivi successivi e chiedendo che sia applicato il minimo della sanzione; il sig. Antonio Ambrosio (Pol. S. Giuseppe) eccepisce di aver partecipato all’attività giovanile con altra denominazione (Pol. Saint Joseph), riconducibile alla Pol. S. Giuseppe, rimettendosi alle valutazioni della Commissione. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto, altresì, dell’assenza degli altri deferiti, sebbene ritualmente convocati (mediante le relative raccomandate postali notificate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. presidenti, di cui all’epigrafe, la sanzione dell’inibizione per giorni trenta; b) per le società, di cui all’epigrafe, l’ammenda di euro 650,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente le nominate società non avevano preso parte, per la stagione sportiva 2009/2010, al Campionato Regionale Allievi e/o Giovanissimi; preso atto che il C.R. Campania aveva pubblicato, già sul C.U. n. 27 del 2 ottobre 2009, alla pagina 467 (per il Campionato di Prima Categoria 2009/2010, al quale partecipavano, nell'anno sportivo di riferimento, le società deferite), la normativa in argomento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 27 del 2 ottobre 2009, alla pagina 467, erano prescritte fino ad un massimo di euro 1.500,00, per le società di Prima Categoria; tanto premesso, questa C.D.T., preso atto di quanto fin qui riepilogato, giudica, per motivi di equità, di coerenza e di conformità anche con le specifiche determinazioni, di cui ai precedenti anni sportivi, doversi quantificare la sanzione pecuniaria, a carico di ognuna delle società deferite, in euro 500,00. Quanto ai sigg. presidenti delle società in epigrafe, questa C.D.T., sempre nel rispetto della doverosa equità e coerenza, nonché di conformità con le specifiche determinazioni, di cui ai precedenti anni sportivi, ritiene che debba essere applicata, a carico di ognuno dei deferiti, la sanzione dell'ammonizione con diffida. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico di ognuna delle società, di seguito elencate, l'ammenda di euro 500,00: Montemarano; Mugnano; Nuova Pol. Frattese; Pagani; Pellezzano 2000; Pro Marcellino Calcio; Real Agropoli; Real Boschese; Real Bucciano; Real Massa; Real Pontecagnano Faiano; Real S. Maria a Vico; Real Trentinara; Rinascita Sannicolese; Rinascita U.S. Vico; Rione Mazzini; Rione Terra; Rufoli; S. Giovanni Battista; S. Giuseppe; Sangennarese; Santa Maria La Carità; Santarsenese; Sassano Calcio; Sirignano Olimpiakos; Torrecuso Calcio; Virtus Casollese; a carico di ognuno dei presidenti, di cui all’epigrafe, la sanzione dell’ammonizione con diffida.
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