COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 149. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA UOMO NUOVO NAPOLI I REAL CANCELLO ARNONE DELL’8.01.2012 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
149. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA UOMO NUOVO NAPOLI I
REAL CANCELLO ARNONE DELL’8.01.2012 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. del C.R. Campania, n. 65 del 12.01.2012, alla pagina 1408), con la quale era stata inflitta alla società medesima la punizione sportiva della perdita della gara, in applicazione dell’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. La società reclamante, nel proprio ricorso, fa rilevare che l’impianto di illuminazione era stato collaudato e che non spetta all’arbitro una valutazione soggettiva sulla visibilità. Davanti a tali considerazioni, nella seduta del 14 maggio scorso il direttore di gara, ascoltato in audizione, ha riferito che, prima dell’inizio della gara, ha invitato il presidente della società reclamante ad accendere completamente l’impianto di illuminazione. Questi riferiva che non era possibile, in quanto dovevano essere sostituite delle lampade e ciò non era avvenuto. Da questi ulteriori chiarimenti emerge, senza ombra di dubbio, la responsabilità della mancata disputa dell’incontro, da addebitare esclusivamente alla società ospitante (Uomo Nuovo Napoli). Tanto premesso, questa C.D.T. respinge il ricorso presentato dalla società Uomo Nuovo Napoli, confermando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale. P.O.M. DELIBERA
di rigettare il reclamo porposto dalla società Uomo Nuovo Napoli; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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