COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 150. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CARPINETO – GARA PIANETA SPORT SARNO I CARPINETO DELL’11.03.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 150. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CARPINETO – GARA PIANETA SPORT SARNO I CARPINETO DELL’11.03.2012 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, vista la documentazione allegata dalla società reclamante, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Deve premettersi che la stessa società reclamante, nel proprio ricorso, non esclude i fatti avvenuti, ma ne fornisce un’interpretazione in termini diversi, rispetto a quelli prospettati dal direttore di gara nel suo referto ufficiale. Quanto all’impugnazione relativa alle sanzioni inflitte dal G.S.T. a carico dei calciatori Calabrese Gennaro e Delle Donne Simone, essa non può trovare accoglimento, in ragione sia dell’effettiva gravità delle infrazioni, rispettivamente commesse da ciascuno di essi, sia della congruità delle quantificazioni, così come determinate dal Giudice di prime cure. Quanto, invece, all’allenatore, sig. Taiano Bruno, deve premettersi che il suo comportamento, nella circostanza, deve giudicarsi indubbiamente censurabile, anche in ragione della sua richiamata qualifica di allenatore, ovvero di formatore ed educatore dei calciatori affidati alle sue cure. Deve, per converso, sottolinearsi che la società reclamante ha documentato in modo inoppugnabile che alcune delle indicazioni, di cui al referto arbitrale, relative al nominato allenatore della società Carpineto, sono assolutamente non corrispondenti al vero. Orbene, se il referto arbitrale configura certamente fonte privilegiata di prova, ciò non può valere, come più volte e coerentemente affermato da questa C.D.T., nei casi nei quali sussista la prova dell’inattendibilità del referto medesimo. In via specifica, il comportamento del sig. Taiano Bruno deve essere ridimensionato, sotto il profilo disciplinare, con la conseguenziale esigenza della riduzione al 30.09.2012 della sanzione a suo carico. P.O.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Carpineto, di ridurre al 30.09.2012 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Taiano Bruno; conferma nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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