COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°47 del 30/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 131 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.C.D. ARCETANA Avverso squalifica per 3 giornate calc. CORRADINI SIMONE e CAVICCHIOLI DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 45 del 16.5.2012 gara ARCETANA – BIANZAZZURRA del 13.5.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°47 del 30/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
131 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.C.D. ARCETANA
Avverso squalifica per 3 giornate calc. CORRADINI SIMONE e CAVICCHIOLI DAVIDE
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 45 del 16.5.2012
gara ARCETANA – BIANZAZZURRA del 13.5.2012
L’A.S.C.D. ARCETANA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che “nell’abbandonare il
terreno di gioco i ns. calciatori fiancheggiavano la rete di recinzione che chiude il campo di gioco dal pubblico e riteniamo
che l’arbitro abbia frainteso le intemperanze del ns. pubblico con quelle dei due calciatori, per la cui ragione è stata
proferita una onerosa ammenda di € 150. I due calciatori espulsi, all’uscita dal terreno di gioco, si recavano direttamente
nello spogliatoio e, quindi, non potevano e non hanno rivolto insulti all’arbitro”. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha
precisato che : 1) il calc. CAVICCHIOLI, dopo l’ espulsione per doppia ammonizione, nel corso del secondo tempo, gli
indirizzava frasi offensive mentre si trovava, solo, all’esterno del campo, attaccato alla rete di recinzione; 2) il calc.
CORRADINI, a fine gara, mentre si avviavano verso gli spogliatoi, gli rivolgeva frasi offensive, quando si trovavano faccia
a faccia,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate dei calciatori CORRADINI
SIMONE e CAVICCHIOLI DAVIDE.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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