COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°47 del 30/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 133 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. BOSCO Avverso squalifica per 8 giornate calc. PIOMBO ANDREA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 44 del 9.5.2012 gara EMMETRE – BOSCO del 6.5.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°47 del 30/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 133 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. BOSCO Avverso squalifica per 8 giornate calc. PIOMBO ANDREA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 44 del 9.5.2012 gara EMMETRE – BOSCO del 6.5.2012 L’U.S. BOSCO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. PIOMBO, capitano dell’U.S.Bosco, in occasione di un comportamento non regolamentare di un compagno, si rivolgeva all’arbitro cercando di dialogare con calma e razionalità. Nonostante ciò, l’arbitro estraeva il cartellino rosso. Il PIOMBO, d’istinto, in modo pacato, fermò la sua mano nell’atto di estrarre il cartellino rosso, rilasciandola immediatamente, cercando nuovamente il dialogo per tentare di evitare l’espulsione del suo compagno. L’arbitro lo espelleva e, poi, espelleva anche il compagno. Il cal. PIOMBO cercò ancora di dialogare con l’arbitro, inutilmente e, quindi, abbandonò il terreno di gioco tranquillamente e senza l’intervento di altre persone. Nel referto si legge che il PIOMBO avvicinava la propria testa a quella dell’arbitro, e ciò perché è molto alto e l’arbitro più basso. Chiede il riesame della posizione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che, mentre si apprestava ad espellere un suo compagno di squadra, il calc. PIOMBO, dopo aver percorso una quarantine di metri, spintonava l’arbitro, ne ostacolava il cammino, e le bloccava entrambe le braccia, stringendole i polsi, provocando temporaneo dolore, avvicinando nel contempo la sua fronte a quella dell’arbitro, ingiungendole di riporre il cartellino e di non espellere alcuno, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 8 giornate del calc. PIOMBO ANDREA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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