COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°47 del 30/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 134 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAN CLEMENTE Avverso squalifica per 1 giornata calc. TAMAGNINI MIRKO e TORDI FABRIZIO, per 4 + 4 giornate calc. NATALI EROS e ammenda € 500 per comportamento tesserati delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 41 del 10.5.2012 gara SAN CLEMENTE – DELFINI del 6.5.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°47 del 30/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 134 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAN CLEMENTE Avverso squalifica per 1 giornata calc. TAMAGNINI MIRKO e TORDI FABRIZIO, per 4 + 4 giornate calc. NATALI EROS e ammenda € 500 per comportamento tesserati delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 41 del 10.5.2012 gara SAN CLEMENTE – DELFINI del 6.5.2012 L’A.S.D. SAN CLEMENTE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) le rimostranze effettuate nei confronti dell’arbitro dai calc. TAMAGNINI e TORDI sono sempre state pacate, civili e mai offensive; 2) il calc. NATALI non strattonava l’avversario ma lo invitava a riportare all’arbitro il fatto reale e non l’abbaglio preso dal giudice di gara nel concedere il calcio di rigore; 3) contesta l’interpretazione data agli accadimenti di fine gara, poiché, a parte un piccolo parapiglia iniziale, non giustificabile ma comprensibile per gli sfottò ricevuti, le due squadre sono rientrate immediatamente nei loro spogliatoi. L’intervento delle forze dell’ordine è risultato alquanto immotivato, tant’è che i Carabinieri appena arrivati, se ne sono andati rilevando una situazione assolutamente normale e tranquilla. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso relativa alle squalifiche dei calc. TAMAGNINI e TORDI non può essere presa in esame, vertendo su provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calc. NATALI, capitano dell’ A.S.D. San Clemente, dopo l’assegnazione di un calcio di rigore e favore della squadra avversaria, strattonava con forza, un calciatore avversario, quasi sfilandogli la maglietta e dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, applaudiva ironicamente l’arbitro e lanciava verso lo stesso la fascia di capitano. Inoltre, a fine gara, colpiva con uno schiaffo ed un calcio alla schiena un giocatore avversario che aveva, con le dita, messo in evidenza il risultato di 2 a 1 in favore della S.S.D. Delfini. Intervenivano cosi 3 o 4 giocatori di detta compagine che, con altrettanti avversari si scambiavano offese e colpi. Si interponevano, tempestivamente, i dirigenti di entrambe le squadre che si prodigavano attivamente per riportare l’ordine, ciò che avveniva nel giro di non più di 30 secondi; - tenuto conto di quanto dichiarato in questa sede dall’arbitro, con particolare riferimento al comportamento dei dirigenti dell’A.S.D. San Clemente, d e l i b e r a - di ridurre a € 100 l’ammenda a carico dell’A.S.D. SAN CLEMENTE, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it