COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 239/LND del 29/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING VELLETRI , AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012, A CARICO DEI CALCIATORI FREZZA MARCO E APA DIEGO , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.88 DEL 10.05.2012 (GARA: ASD SPORTING VELLETRI -SPORTING TORBELLAMONACA DEL 05.05.2012 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 239/LND del 29/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. SPORTING VELLETRI , AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012, A CARICO DEI CALCIATORI FREZZA MARCO E APA DIEGO , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.88 DEL 10.05.2012 (GARA: ASD SPORTING VELLETRI -SPORTING TORBELLAMONACA DEL 05.05.2012 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ) La Commissione Disciplinare Territoriale, visto il reclamo in epigrafe , esaminati gli ati ufficiali, ascoltata come da richiesta , la Società interessata; osserva; Quanto a Frezza Marco: Al 34' del secondo tempo , veniva espulso , perché in seguito ad un provvedimento di ammonizione adottato dall'arbitro, con atteggiamento minaccioso, scagliando un guanto verso di lui, gli inveiva contro, proferendo espressioni estremamente offensive . In fine nell'abbandonare il terreno di gioco lanciava al suo indirizzo all'altezza del viso, una borraccia piena d'acqua che gli sfiorava la spalla sinistra . A fine gara lo stesso giocatore reiterava il suo comportamento , fino a quando non veniva allontanato dagli altri compagni. Quanto a Diego Apa: Questi a gioco fermo , con violenza lanciava il pallone verso il direttore di gara colpendolo alla schiena e procurandogli lieve dolore che si protraeva per alcune ore. La ricorrente , sia nel suo atto introduttivo che in sede di sua audizione, pur ammettendo le offese proferite dal suo giocatore nei confronti dell'arbitro, dava una versione attenuata dei fatti e precisava che il gesto del Frezza , non era intenzionale ma soltanto di mera protesta. Così parimenti si verificava per il calciatore Apa Diego, che nel rimettere il pallone , peraltro da una notevole distanza, verso il punto di battuta, involontariamente e di rimbalzo colpiva il direttore di gara , senza alcuna conseguenza. Per tali motivi chiedeva la riforma della decisione impugnata con la riduzione delle squalifiche inflitte. Il ricorso può essere accolto soltanto parzialmente per quanto concerne la posizione del giocatore Frezza Marco, ritenendo che si possa addivenire ad una limitata riduzione della squalifica inflittagli onde renderla meglio equa alla reale portata dei fatti. Di questo stesso giocatore in ogni modo è doveroso criticare il comportamento reiteratamente minaccioso e offensivo messo in essere nei confronti dell'arbitro, anche se nell'occorso la borraccia piena d'acqua lanciata da terra, a prescindere dai vari rimbalzi, non produceva alcun effetto lesivo nei confronti della persona dell'arbitro che non ne veniva colpito. In merito all'intenzionalità del gesto, si ritiene che tale elemento soggettivo è strettamente connesso e provato da quanto riportato chiaramente dal direttore di gara , circa l'espressione pronunciata dal Frezza dopo l'esaurirsi della sua azione. Come nello stesso rapporto di gara vi è certezza che il calciatore Apa , a gioco fermo, scagliando con forza e vigore la sfera da circa 6 /7 metri di distanza dall'arbitro , ( e non come affermato a sua difesa dalla Società, da venti metri), lo colpiva in pieno alla colonna vertebrale, causandogli perdurante e “locale fastidio”. Pure indicativo sul piano generale dell'azione in esame è il giudizio sulla condotta successiva mostrata dal giocatore che non si scusava per il gesto commesso ai danni dell'arbitro. Atteso che il referto di gara ai sensi dell'art.35 comma 1.1. del c.g.s., costituisce piena prova sul comportamento tenuto da ogni tesserato in occasione dello svolgimento delle competizioni; DELIBERA Di ridurre la squalifica di Frezza Marco, dal 31.12.2012 al 31.10.2012 , confermando nel contempo per quanto riguarda il calciatore Apa Diego, la squalifica fino al 31.12.2012. La tassa reclamo versata va restituita.
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