COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 239/LND del 29/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE TRUFAS TEODOR (PRO CALCIO ITRI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 7 GARE COMPLESSIVE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON CUI C.U. N. 70 DEL 17.5.2012 (Gara: PRO CALCIO ITRI – CAJETA del 13.5.2012 – Campionato III Categoria Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 239/LND del 29/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE TRUFAS TEODOR (PRO CALCIO ITRI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 7 GARE COMPLESSIVE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON CUI C.U. N. 70 DEL 17.5.2012 (Gara: PRO CALCIO ITRI – CAJETA del 13.5.2012 – Campionato III Categoria Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, il calciatore interessato, osserva: in via preliminare vanno riunite, per connessione le due separate sanzioni comminate allo stesso, giocatore, in merito alla stessa gara. Per quanto concerne i motivi del reclamo, si ritendono parzialmente assumibili le considerazioni svolte dal ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione. Ed infatti, censurato il comportamento del giocatore, espulso per aver aggredito un avversario ponendosi le mani sul volto, deve invece ricondursi soltanto ad un atteggiamento di protesta, espresso con un gesto invasivo, la condotta offensiva posta in essere, al termine dell’incontro, nei confronti del Direttore di gara. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore TRUFAS TEODOR da 7 a 5 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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