COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 31/05/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO MELEGNANESE – POLISPORTIVA SORDIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 31/05/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO MELEGNANESE - POLISPORTIVA SORDIO Visti gli atti ufficiali di gara. Visto il supplemento di rapporto. Rilevato che: Al 27º del 2º tempo venivano espulsi i calciatori Scotti Elia della società Melegnanese e Zacchetti Andrea della società Pol. Sordio per reciproca condotta violenta. A seguito di ciò si verificava una rissa collettiva cui partecipavano buona parte dei calciatori e dei tesserati presenti sul terreno di gioco i quali a causa della confusione creatasi non venivano se non in parte individuati personalmente dal direttore di gara. In particolare venivano identificati Scala Paolo e Maraschi Mattia della società Melegnanese nonché Pisati Daniele, Di Falco Carlo e Tarenzi Luca della società Pol. Sordio i quali si scambiavano atti di violenza. L'arbitro comunque segnala di non aver identificato la maggior parte dei calciatori partecipanti alla rissa a causa della grande confusione ma constatava l'impossibilità di continuare l'incontro anche perché avrebbe dovuto espellere oltre a quelli su indicati parecchi altri calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale. Perciò giustamente decideva, di considerare l'incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 27º minuto del secondo tempo. Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l'assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art. 17 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a caricodi entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. nº.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che"Â….. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata (C.A.F. in C.U. nº.27 del 19-05-1994). Dato inoltre atto che durante lo svolgimento della gara erano già stati in precedenza espulsi al 7º del 2º tempo Feneri Leonardo della società Melegnanese per atto di violenza nei confronti di un avversario; al 20º del 2º tempo Maraschi Stefano, Capitano della società Melegnanese per aver spinto ed insultato il direttore di gara; P.Q.S. DELIBERA • di comminare alla Società Soc. Melegnanese, ed alla Soc. Pol. Sordio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto, ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 del C.G.S. • nonchè la sanzione dell'ammenda pari a € 100,00 in quanto oggettivamente responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori presenti in campo; - di squalificare per gare 6 il calciatore Maraschi Stefano, Capitano della società Melegnanese per i motivi su indicati. • di squalificare per tre gare i calciatori: Feneri Leonardo; Scotti Elia; Scala Paolo e Maraschi Mattia della società Melegnanese per attidi violenza nei confronti di un avversario (art. 19 comma 4 lett. b del CGS). • di squalificare per tre gare i calciatori: Zacchetti Andrea; Pisati Daniele; Di Falco Carlo e Tarenzi Luca della società Pol. Sordio per atti di violenza nei confronti di un avversario (art. 19 comma 4 lett. b del CGS).
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