COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 31/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società FC GARLASCO Camp. Juniores reg, Gir. H Gara del 09-05-2012 tra Passirana / FC Garlasco C.U. n. 58 del CRL datato 17-05-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 31/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società FC GARLASCO Camp. Juniores reg, Gir. H Gara del 09-05-2012 tra Passirana / FC Garlasco C.U. n. 58 del CRL datato 17-05-2012 La società la FC GARLASCO ha proposto reclamo avverso le seguenti decisioni: ammenda di 150,00 Euro; squalifica all'allenatore Piersandro TORTI sino al 26.09.2012; squalifica al calciatore LAZZARONI Elia per 5 gare; squalifica al calciatore MASOCCO Massimo per 4 gare La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 110/a della F.I.G.C. Trascritto sul C.U. n.38 datato 9-02-2012 del Comitato Regionale Lombardia, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del C.R.L. il 23-05-2012 e che il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo è stato pubblicato sul C.U. n. 58 del CRL datato 17-05-2012. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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