COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 31/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società POL. S.BIAGIO Camp. Giovanissimi Gir. C Gara del 12-05-2012 tra Codogno 1908 / Pol. S.Biagio C.U. n. 41 della delegazione di Lodi datato 17-05-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 31/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo società POL. S.BIAGIO Camp. Giovanissimi Gir. C
Gara del 12-05-2012 tra Codogno 1908 / Pol. S.Biagio
C.U. n. 41 della delegazione di Lodi datato 17-05-2012
La società POL. S.BIAGIO ha proposto reclamo avverso le seguenti decisioni:
perdita della gara per 3 -0; un punto di penalizzazione e l'ammenda di 25,00 Euro.
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 110/a della F.I.G.C. Trascritto sul C.U. n. 38 datato 9-02-2012 del Comitato Regionale Lombardia, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del C.R.L. il 22-05-2012 e che il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo è stato pubblicato sul C.U. n . 41 della delegazione di Lodi datato 17-05-2012
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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